Inps: istituzione del Fondo di Garanzia per anticipi finanziari al TFS/TFR

L’Inps, con delibera ad hoc, ha istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti anticipati sulle somme relative al TFS/TFR.

Come è noto il comma 3, art. 23 D.L. n. 4/19 convertito in legge 26/19 aveva previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia per gli anticipi finanziari del TFS/TFR che viene affidato all’INPS sulla base di apposita convenzione con i Ministeri interessati.

L’anticipazione dei trattamenti è limitata alle disponibilità del Fondo il cui budget verrà programmato annualmente, in ordine cronologico di inoltro della proposta di cessione da parte dell’iscritto.

Dalla delibera si rilevano i criteri, i limiti degli importi concessi, i tassi di interessi e le istruzioni per la presentazione delle domande.

La cosa più importante da ricordare è che il beneficio di accesso è riservato esclusivamente agli iscritti alla Gestione Unitaria per il Credito che siano pensionati o cessati e che non abbiano percepito il trattamento di fine servizio. Ne consegue che sono esclusi tutti coloro che sono cessati e non sono iscritti a tale Gestione né al momento della domanda, né al momento della concessione dell’anticipazione.

 

IMPORTO FINANZIATO ED EROGAZIONE

  • l’anticipazione è un finanziamento a tasso fisso annuo erogato in un’unica soluzione vincolato al TFR/TFS maturato ma non ancora esigibile; inoltre è prevista un’ulteriore trattenuta pari allo 0,50% a rimborso delle spese di amministrazione.
  • può essere finanziato per l’intero importo maturato disponibile ed esigibile solo almeno sei mesi dalla data della domanda come quantificato e certificato dall’Ente erogatore; in questo caso il contratto sarà stipulato in misura del 100/100 della somma disponibile, mentre l’importo sarà al netto degli interessi e delle spese amministrative;
  • in caso di richiesta di un importo inferiore al 100/100 del maturato disponibile sarà stipulato un contratto per un importo pari alla somma richiesta maggiorata degli interessi e delle spese amministrative. Se l’importo della cessione sarà superiore l’ammontare disponibile del trattamento spettante, l’importo anticipato sarà al netto degli interessi e delle spese.

 

DOMANDA

Secondo quanto disposto dalla delibera la domanda deve essere trasmessa solo in via telematica (pena l’inammissibilità) attraverso il portale INPS il cui accesso è previsto attraverso lo SPID, CIE, CNS, con possibilità di integrazioni tramite protocolli di intesa e/o convenzioni con Enti o Amministrazioni che richiedano servizi in cooperazione applicativa (PATRONATI) .

Inoltre, si fa presente che :

  • Nella domanda va specificato se il finanziamento viene richiesto per l’intero importo del TFS/TFR o specificando l’entità di un diverso importo sempre nei limiti della capienza disponibile e indicando se il trattamento richiesto per pensionamento o per cessazione dal servizio e passaggio a nuovo impiego con iscrizione alla Gestione Unitaria;
  • In caso di incapienza della somma richiesta volesse confermare l’ammontare del finanziamento del trattamento effettivamente disponibile l’interessato dovrà impegnarsi a rimborsare eventuali debiti a fronte di precedenti prestiti erogati dalla Gestione del Credito.

Non potrà essere accolta una domanda quando dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata venga liquidata entro sei mesi dalla richiesta di anticipazione.

 

 

DOCUMENTAZIONE

La domanda deve essere correttamente compilata e nel caso in cui l’ente erogatore non sia l’INPS, corredata da:

  • certificazione del TFS/TFR e delle date dei relativi pagamenti
  • certificazione dell’Ente del TFS/TFR e delle date di riconoscimento del trattamento in caso di pensionamenti con “quota 100” o quota “102”.

 

Non è prevista per il beneficiario la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento.

L’iscritto può recedere dall’anticipazione del TFS/TFR prima dell’accettazione da parte dell’Istituto della relativa proposta di cessione. In tal caso, l’iscritto non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative.

Dopo l’accettazione da parte dell’Istituto della proposta di cessione l’iscritto non potrà recedere dal contratto.

 

 

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entrerà in vigore il 1° febbraio 2023 e troverà applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data.