L’art. 23, comma 2 D.L. n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019 aveva previsto la possibilità, per i dipendenti pubblici, del finanziamento dell’indennità di fine servizio e assimilate per un importo non superiore a € 45.000 sulla base di apposita certificazione rilasciata dall’INPS (quantificazione TFS).
La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del pensionamento anticipato con quota 100 o con i requisiti per la pensione anticipata previsti dalla legge Fornero.
Ma come specificato dalla circolare INPS n. 130 del 17/11/2020 – https://enasc.it/wp-content/uploads/2023/01/Circolare_numero_130_del_17-11-2020.pdf – – dall’interpretazione letterale della norma , oltre ad essere esclusi dal beneficio coloro che sono cessati o cesseranno senza diritto a pensione, non possono chiedere la anticipazione del TFS anche tutti i dipendenti, che in attesa di percepire l’indennità, che accedono o hanno avuto accesso alla pensione in base a requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate.
Pertanto è escluso dall’applicazione della citata norma il personale:
– delle forze armate;
– delle Forse di polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia si stato, carabinieri, Guardia di finanza , Polizia penitenziaria);
– Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In relazioni alle disposizioni fornite dall’INPS, eventuali richieste di quantificazione del TFS ai fini di richiedere l’anticipazione saranno respinte.