Ape Sociale : mancato riconoscimento del beneficio dovuto a licenziamento disciplinare. Parere dell’Avv. Azzone

Il ns. Legale Naz.le, l’avv. Azzone Andrea, continua nella sua opera di assistenza alle problematiche del territorio e qui di seguito esprime il suo parere “legale” in merito alla reiezione, da parte dell’Inps, alla certificazione per il riconoscimento dell’Ape Sociale, in quanto il licenziamento disciplinare non rientrerebbe nel novero dei motivi previsti dalla normativa vigente per accedere al relativo beneficio.

 

Parere Legale – Avv. Azzone Direzione Naz.le Patronato Enasc

 

” In riferimento al quesito proposto in ordine alla legittimità e fondatezza del provvedimento di reiezione dell’Inps della domanda per l’accesso all’Ape sociale sul presupposto che il licenziamento disciplinare non rientrerebbe nel novero dei motivi previsti dalla normativa vigente per accedere al beneficio, si rappresenta quanto segue.

La questione dibattuta è se la cessazione del rapporto di lavoro dovuta a licenziamento disciplinare possa costituire “licenziamento” ai fini della spettanza del beneficio richiesto e dall’Inps negato.

L’elencazione tassativa contenuta nell’art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (ossia “licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604”) è chiaramente costituita dalla rilevanza in via esclusiva di uno stato di disoccupazione che prescinde dalla volontà del lavoratore, ossia determinato da evento non imputabile alla volontà del lavoratore.

Le fattispecie sopra elencate hanno come comune denominatore l’involontarietà e non imputabilità al lavoratore dello stato di disoccupazione. Nel caso di specie, la suddetta circostanza potrebbe non sussistere in quanto il licenziamento è avvenuto per motivi disciplinari, quindi a causa di un evento imputabile ad una inadempienza del lavoratore.

Tuttavia, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per proporre eventuale ricorso giudiziale, avverso il provvedimento di reiezione del beneficio richiesto, occorre procedere ad un’approfondita valutazione delle ragioni che nel caso in esame hanno indotto il datore di lavoro ad interrompere il rapporto di lavoro per motivi disciplinari.

Nello specifico, sarebbe necessario conoscere il tipo di inadempimento commesso dal lavoratore, al fine di valutare se tale inadempimento possa essere allo stesso imputato a titolo di colpa o dolo.

La distinzione tra colpa e dolo ha un’importanza pratica, dal momento che solo in caso di dolo può sorgere nel lavoratore una responsabilità esclusiva per l’interruzione del rapporto di lavoro non imputabile al datore di lavoro, con conseguente negazione del beneficio dell’Ape sociale per mancanza del requisito previsto dalla normativa vigente.