Inps: trasformazione ALAS in NASpi e viceversa

L’Inps, con proprio messaggio n. 4581 del 20.12.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/12/Messaggio_numero_4581_del_20-12-2022.pdf  –  fornisce indicazioni in ordine alla trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

Tale trasformazione è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice.

 

La prestazione di disoccupazione NASpI – introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 4.3.2015, agli articoli da 1 a 14 – è rivolta ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

L’indennità di disoccupazione ALAS – introdotta dall’articolo 66 del decreto legge n. 73 del 25.5.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – è invece rivolta ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), nonché ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 182/1997, e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.