Inps: i nuovi requisiti per il diritto all’Assegno Sociale

L’Inps, con propria circolare n. 131 del 12.12.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/12/Circolare_numero_131_del_12-12-2022-1.pdf  –  fornisce indicazioni amministrative relativamente all’applicazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni. Ai fini della verifica del suddetto requisito viene richiamato il criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Altresì, l’Istituto fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990 relativo alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della domanda di prestazione assistenziale, nonché chiarimenti relativi alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’articolo 38 della legge n. 448/2001.

L’Istituto, inoltre, prima di introdurre le modifiche normative alla prestazione pensionistica, ricorda che l’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.

Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:

a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”).

Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

Di conseguenza e per analogia di contenuto,  per accertare il requisito occorre scindere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi verificando che in ciascuno dei due:

  • Non si sia verificata un’assenza continuativa pari o superiore a sei mesi dello straniero dal territorio nazionale;
  • Non si sia verificata un’assenza complessiva superiore a dieci mesi dello straniero dal territorio nazionale.

Nelle ipotesi predette si verifica un’interruzione della continuità del soggiorno e, pertanto, il computo dei dieci anni dovrà ripartire nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia successiva all’interruzione.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.

 

ATTENZIONE

La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.

Una volta accertato il requisito dei 10 anni, lo stesso resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui si verifichi. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio è soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. E ciò anche se nell’ultimo decennio il richiedente abbia trascorso alcuni anni all’estero.

 

In sede di presentazione della domanda di assegno sociale, il richiedente può autocertificare il possesso del requisito. Sarà l’Inps ad accertare i presupposti acquisendo il certificato storico di residenza dal comune.

L’autocertificazione è valida per i cittadini italiani e dell’Unione Europea, come da disposizioni in materia di documentazione amministrativa che sono contenute del D.P.R. n.445 del 2000.

cittadini extracomunitari, invece, possono autocertificare solo i redditi relativi ai beni immobili mentre gli altri redditi vanno documentati attraverso una certificazione rilasciata dal paese di provenienza autenticata dall’autorità consolare italiana salvo sussista una convenzione internazionale fra l’Italia ed il paese estero che disponga diversamente. In ogni caso i cittadini extracomunitari di uno dei paesi inclusi nell’allegato 1, sotto presente, devono produrre la certificazione estera anche con riferimento al patrimonio immobiliare.

L’Inps coglie l’occasione per precisare che dal 1° gennaio 2001 l’articolo 70, co. 4 della legge n. 388/2000 riconosce ai titolari di assegno sociale una maggiorazione (non soggetta a perequazione annua) dell’assegno di 12,92€ al mese (x 13 mesi) se di età inferiore a 75 anni e di 20,66€ al mese (x 13 mesi) se di età superiore a 75 anni.

Dal 1° gennaio 2002, al compimento del 70° anno, l’aumento è assorbito dal cd. «incremento al milione» di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001, rivalutabile annualmente e che nel 2022 vale 192,68€. L’età di 70 anni viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

Entrambe le maggiorazioni sono riconosciute d’ufficio e decorrono dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Ai fini della loro concessione rilevano tutti i redditi percepiti dal richiedente e dal coniuge compresi quelli esenti da imposta (es. esenti Irpef) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ad eccezione solo dei seguenti redditi:

  1. il reddito della casa di abitazione;
  2. il reddito delle pensioni di guerra;
  3. l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  4. l’indennità di accompagnamento;
  5. l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  6. i trattamenti di famiglia;
  7. eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Ai fini della loro valutazione si utilizza il criterio di competenza (e non di cassa) analogamente a quanto previsto per la prestazione principale.

 

IMPORTANTE

In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l’Istituto ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”.

Tale Regolamento fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Se la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l’integrazione documentale necessaria.

La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta.

Il cittadino o il Patronato delegato dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

 

Allegato  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/12/Circolare_numero_131_del_12-12-2022_Allegato_n_1-1.pdf