Assegno Unico Universale per l’anno 2023

Il disegno di legge di Bilancio 2023 ha iniziato il suo iter parlamentare alla Camera dei deputati.

I tempi di approvazione del provvedimento sono piuttosto stretti considerando che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2022.

Un capitolo importante della legge di Bilancio è rappresentato dalle disposizioni per le famiglie. Tra queste, una misura sicuramente importante è quella che interviene, incrementandolo, sull’Assegno Unico Universale (AUU).

L’Assegno Unico e Universale è un beneficio economico mensile riconosciuto ai nuclei familiari con figli a carico, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base dell’ISEE.

Introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, l’Assegno spetta ai nuclei familiari per ogni figlio a carico:

  • minorenne (e dal settimo mese di gravidanza per i nuovi nati);
  • maggiorenne fino al compimento dei 21 anni, a condizione che il figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, svolga il servizio civile universale;
  • con disabilità a carico, senza limiti di età (limitatamente all’anno 2022).
L’Assegno è composto da una quota variabile in base all’ISEE e che va da un minimo di 50 euro per ciascun figlio minorenne in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro fino ad un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro.

Sono previste specifiche maggiorazioni per i figli con disabilità, per i figli successivi al secondo, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei con 4 o più figli e per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.

L’assegno è corrisposto dall’INPS (non in busta paga) e viene pagato con accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN, ovvero in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano, ovvero con accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

 

COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2023

Con una modifica al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’incremento dell’AUU base:

  • per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno;
  • per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, per le famiglie con almeno 3 figli e in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro.
In tali casi gli importi, rivalutati, dell’Assegno sono incrementati del 50%.
Stralciando dalle norme di cui al comma 1, primo periodo e al comma 4 dell’articolo 4 del D.lgs. n. 230/2021 le parole: «, limitatamente all’anno 2022», il legislatore rende strutturali:
  • la previsione del riconoscimento dell’importo base dell’AUU per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età;
  • le maggiorazioni dell’AUU per ciascun figlio maggiorenne con disabilità e fino al compimento dei 21 anni di età (maggiorazioni previste solo per il 2022 dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122).

Tali maggiorazioni sono applicate sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE e sono pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Infine, con la soppressione, all’articolo 5, comma 9-bis, del D.lgs. n. 230/2021 delle parole: «per l’anno 2022», viene resa strutturale l’applicazione dell’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione prevista nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro e che hanno effettivamente percepito nel 2021 l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153).

Vengono poi abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che prevedono che:

  • comma 5. Dall’anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età sia prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili;
  • comma 6. Dall’anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni sia previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili e spettante: in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e, per livelli di ISEE superiori, da ridurre gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro (l’importo rimane costante per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro