Assegno Sociale e stato di bisogno economico

Secondo ottimo risultato ottenuto dal ns. Ufficio Zonale Enasc di Villa di Briano (Caserta), con il Responsabile Zonale Antonio Laudante, e con l’avvocato Di Tella Francesco, legale convenzionato con il Patronato Enasc della Provincia di Caserta, che hanno ottenuto, con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’ottenimento del riconoscimento dell’assegno sociale nei confronti di un assistito per il quale l’Inps di Caserta aveva rigettato la domanda ritendo non provato lo stato di bisogno economico.

Il Tribunale, nel merito, ha dichiarato che ….Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati. Nel caso di specie, nella documentazione prodotta da parte ricorrente trovano pieno riscontro le asserzioni relative alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale dell’assegno sociale. Diversamente, a nulla rileva, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, l’eventuale richiesta di assegno di mantenimento: “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato; ma, in base alla disciplina dettata dalla Legge 335/95, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall’astratta possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” (Cass. Ordinanza n° 14513/2020). Del resto tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte che, per quanto rileva, ha dichiarato che “Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell’assistito, dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. n. 24954 del 2021). Pertanto, l’attitudine dimostrativa della documentazione allegata da parte ricorrente non può subire condizionamenti per effetto del meccanismo deduttivo invocato dall’Ente convenuto attinente alla presunzione di
autosufficienza economica del Signor ……. in virtù di una mancata richiesta di mantenimento stante l’irrilevanza della stessa come innanzi esposto. Peraltro la documentazione dell’Agenzia delle Entrate prova lo stato di bisogno economico che, unitamente agli altri requisiti, consente di pronunciarsi definitiva sentenza di accertamento giudiziale in ordine alla titolarità per il ricorrente del diritto alla erogazione del beneficio economico dell’assegno sociale.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa ……., quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente all’assegno sociale a far data dal 01.08.2020 e, per l’effetto, condanna l’Inps al pagamento delle somme corrispondenti, oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida nella misura di € 1776,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 29.09.2022

 

Allegato Sentenza Tribunale  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/12/SENTENZA-AS.pdf