Bonus 200 euro : riesame delle domande respinte

L’Inps, con proprio messaggio n. 4314 del 30.11.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Messaggio_numero_4314_del_30-11-2022.pdf  – ricorda che l’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e successive modificazioni, ha previsto il riconoscimento – previa presentazione della domanda all’INPS da parte dell’interessato – dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
  • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto n. 50/2022.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’Istituto, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali.

A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, l’Inps fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi.

Si allega il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1).

Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile.

 

Allegato Esiti di reiezione e documentazione per riesame https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Messaggio_numero_4314_del_30-11-2022_Allegato_n_1.pdf