Inps : cumulo dei redditi da lavoro con le pensioni Inpgi

L’Inps, con proprio messaggio n. 4213 del 22.11.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Messaggio_numero_4213_del_22-11-2022.pdf   – fornisce alcuni chiarimenti sul regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, prodotti in Italia e all’estero, e sui conseguenti obblighi dichiarativi da parte dei titolari di trattamenti di invalidità e pensioni anticipate.

Con la circolare n. 92 del 28.7.2022, l’Istituto aveva fornito le istruzioni in merito alle prestazioni pensionistiche in seguito al trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (INPGI 1).

In particolare è stato chiarito che, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate o da liquidare al momento del trasferimento all’INPS, in favore dei giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), viene applicato il regolamento in materia di cumulabilità con i redditi da lavoro previsto dal Fondo stesso.