Bonus 150 euro: istruzioni Inps

L’Inps, con propria circolare n. 127 del 16.11.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Circolare_numero_127_del_16-11-2022.pdf  –  fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum di 150 euro per pensionati e altre categorie di soggetti previste dall’articolo 19 del decreto legge n. 144 del 22.9.2022.

Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 223 del 23 settembre 2022, è stato pubblicato il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che, all’articolo 19, prevede la corresponsione di un’indennità una tantum in favore dei pensionati e di altre categorie di soggetti.

In particolare, i commi da 1 a 7, del citato articolo 19 disciplinano la corresponsione di un’indennità una tantum, pari a 150 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Tali soggetti devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

Il comma 8 del citato articolo 19 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il successivo comma 9 prevede che sia riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti di coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il comma 10 del citato articolo 19 riconosce una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola, di competenza del 2021, di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il successivo comma 11 riconosce una ulteriore indennità una tantum di 150 euro, a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 19. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Il comma 12 del citato articolo 19 prevede altresì che l’INPS eroghi un’indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Ai sensi del successivo comma 13, l’INPS eroga, a domanda, un’indennità una tantum pari a 150 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Il successivo comma 14 ha previsto, inoltre, che l’indennità una tantum pari a 150 euro sia erogata dall’INPS, a domanda, anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) che nel 2021 hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, purché abbiano un reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Il comma 15 del medesimo articolo 19 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum pari a 150 euro ai soggetti già beneficiari delle indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022.

Il successivo comma 16 prevede, infine, la corresponsione d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, di un’indennità una tantum pari a 150 euro, ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità una tantum di cui all’articolo 19, commi 11, 13 e 14, del decreto-legge n. 144/2022, –  collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e dottorandi e assegnisti di ricerca; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo  – al fine dell’accesso all’indennità una tantum prevista per la categoria di appartenenza, i medesimi devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto. La domanda per l’accesso a tali indennità,  può essere presentata dai lavoratori interessati fino al 31 gennaio 2023.

 

Allegato  Tabella Bonus 150 euro  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/BONUS-150-EURO-.OK_.-17.11.2022.pdf