Inps: nuova funzionalità on-line per i permessi legge 104/92

L’Inps con proprio messaggio n. 4040 del 9.11.2022 ,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Messaggio_numero_4040_del_09-11-2022.pdf  – informa che è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” per consentire agli utenti che hanno presentato la domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, di comunicare all’Istituto, attraverso lo sportello telematico, la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

La nuova funzionalità è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”.

La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:

  • giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge 104 del 1992) per assistere un familiare disabile;
  • giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge 104 del 1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
  • prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge 104 del  1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).