Inps: per i lavoratori marittimi, via dal calcolo, il prolungamento se peggiora la pensione

Incostituzionali le norme sul pensionamento dei lavoratori marittimi che non consentono di calcolare tale pensione escludendo dal computo il prolungamento contributivo, qualora tale calcolo porti a un risultato più favorevole per l’interessato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 224 del 7.11.2022, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/CORTE-COSTITUZIONALE-SENTENZA-N.-224-DEL-7-NOVEMBRE-2022-PDF.pdf    –  si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della Legge n. 297 del 1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della Legge n. 413 del 1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso dal Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro.

Tali norme erano state censurate nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia spettante ai lavoratori marittimi venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dall’art. 24 citato, qualora l’assicurato abbia maturato i requisiti per l’erogazione del trattamento pensionistico e il calcolo porti ad un risultato per lui più favorevole.

Il contrasto ravvisato era con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, in particolare, il combinato disposto delle due disposizioni – ai sensi del quale la pensione viene calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni – determinerebbe un effetto sfavorevole per il lavoratore.

La questione di legittimità è stata giudicata fondata dalla Corte costituzionale: quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

E’ dunque irragionevole ed in contrasto con l’art. 3 della Costituzione che le norme censurate, volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano, in realtà, in un danno e producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto.

Il combinato disposto in parola viola, altresì, gli artt. 36 e 38, secondo comma, della Carta costituzionale, poiché non rispetta la giusta proporzione tra attività di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica.

Da qui la declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto disposto, “nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.