Inps : genitorialità, permessi e congedi. Guida alle nuove tutele

L’Inps, con propria circolare n. 122 del 27.102022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/Circolare_numero_122_del_27-10-2022-1.pdf   – torna sulle novità introdotte dal dlsg 105/2022 in vigore dal 13 agosto 2022 in materia di conciliazione vita lavoro e parità di genere, con un focus particolare sui congedi di maternità e paternità di genitori lavoratori.

Il congedo di paternità di dieci giorni è diventato strutturale, la maternità delle lavoratrici autonome si può ottenere da due mesi prima del parto, è stato ampliato il congedo parentale (che spetta adesso per un totale di 12 o 13 mesi ai genitori nei primi 12 anni di vita del figlio) ed è prevista nuova flessibilità sui permessi per assistere persone in situazione di gravità, fra l’altro con l’estensione alle coppie di fatto (che comunque erano già equiparate ai coniugi).

dipendenti possono chiedere i nuovi congedi al datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione attraverso la domanda all’istituto previdenziale, non appena saranno adeguate le procedure informatiche. Gli autonomi possono astenersi dal lavoro, presentando domanda all’INPS in un secondo momento, non appena sarà rilasciata l’apposita istanza telematica.

Qui di seguito le novità più importanti

 

CONGEDO di PATERNITA’

Era già stato portato a dieci giorni dalla Manovra 2022 dopo la sperimentazione 2021, ma ora viene rimodulata l’intera normativa, con le precisazioni relative alle diverse casistiche: i 10 giorni obbligatori (indennizzati al 100%) non devono essere continuativi anche se restano non frazionabili a ore; vanno presi nell’arco temporale che va dai due mesi prima del parto ai cinque mesi successivi alla nascita (stesso periodo durante il quale può prendere la maternità la madre, il cui congedo obbligatorio dura però cinque mesi); è fruibile entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, il congedo di paternità obbligatorio sale a 20 giorni.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo a quello della madre.

Come si utilizza: il padre presenta domanda al datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni, in forma scritta o utilizzando il sistema informativo aziendale.

 

MATERNITA’ AUTONOME

Come le lavoratrici dipendenti, anche le autonome possono prendere la maternità obbligatoria a partire dai due mesi precedenti alla nascita (prima potevano farlo solo a partire dalla nascita). In realtà, però, la regola resta più stringente rispetto a quella previste per le dipendenti: la lavoratrice autonoma può iniziare la maternità due mesi prima del parto solo se ci sono rischi di complicanze, che vano accertati da medico della ASL.

 

CONGEDI PARENTALI

La modifica legislativa, contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 105/2022, prevede tre mesi a testa di congedo retribuito al 30%, più altri tre mesi da dividere fra i due genitori. Quindi, il periodo indennizzabile ai due genitori è pari a nove mesi. Restano immutate le regole del Testo unico sulla genitorialità, in base al quale il padre e la madre hanno dieci mesi di congedo, elevabili a 11 se il padre ne fa almeno tre, sempre entro i primi 12 anni di vita del figlio. Se c’è un genitore solo, ha undici mesi di congedo, di cui nove al 30%.

I periodi di congedo che superano i nove mesi complessivi sono indennizzabili solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

CAREGIVER

Viene potenziata la norma che consente ai caregiver di prendersi tre giorni al mese per assistere un parente in grave stato di salute (articolo 33 legge 104), riconoscendo il diritto anche a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, sempre nel limite di tre giorni al mese riferiti a ciascun paziente. Quindi, sottolinea l’INPS, dal 13 agosto 2022, più soggetti possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

Novità anche sul congedo straordinario di due anni ai caregiver di familiari disabili in situazione di gravità, con l’estensione al convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia iniziata dopo la richiesta di congedo. Ecco quindi l’ordine di priorità per utilizzare il congedo a partire dal 13 agosto 2022:

  • coniuge, anche in unione civile, e convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui coniuge, parte dell’unione civile, o convivente ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, se tutti i soggetti precedentemente citati non sono presenti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile, sempre in mancanza delle altre persone.

Attenzione: anche in questo caso l’INPS prevede che il congedo si possa prendere prima del 13 agosto, ma allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto.

 

Altre novità

  • Genitori in gestione separata: hanno il congedo fino ai 12 anni del figlio, tre mesi a testa più tre cumulativi, per un massimo di nove mesi in tutto fra i due genitori. L’indennità è al 30%.
  •  Genitori autonomi: tre mesi a testa, entro il primo anno di vita del minore. Anche i lavoratori autonomi possono astenersi prima del 13 agosto, inviando successivamente al domanda all’INPS.