Genitore separato o divorziato, in stato di bisogno: in arrivo il contributo per il mantenimento dei figli

Arriva il contributo a favore del genitore separato o divorziato con figli minori o maggiorenni disabili che a causa del Covid non ha ricevuto dal coniuge l’assegno di mantenimento (o lo ha ricevuto in misura inferiore rispetto al dovuto) nel periodo temporale compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022. Sarà versato in unica soluzione al genitore richiedente sino ad un massimo di 800€ mensili per dodici mesi, a condizione che il reddito del beneficiario non superi 8.174 euro. Lo prevede il DPCM del 23 agosto 2022, apparso in G.U. n. 251 del 27 Ottobre 2022.

Destinatario del contributo è il genitore separato o divorziato, in stato di bisogno, che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.

Il contributo spetta se il genitore non ha ricevuto, in tutto o parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta a un’impossibilità in conseguenza dell’emergenza Covid, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Il decreto stabilisce che:

  • il contributo è erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020;
  • l’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 104/1992);
  • ai fini dell’individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere non superiore a euro 8.174,00.

Il provvedimento stabilisce che il beneficio sarà corrisposto in unica soluzione, pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di 800 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, tenuto conto del vincolo di bilancio (10 milioni di euro) rispetto al numero dei beneficiari.

Per il via libera alle domande e conoscere la procedura occorre attendere l’apposito avviso pubblico del dipartimento per le politiche della famiglia, che verrà pubblicato sul sito internet.