Reddito di Cittadinanza: sospensione della prestazione per i componenti dei nuclei “monocomponenti”

L’Inps, con messaggio Hermes “nascosto” n. 3757 del 14.10.2022 ,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/Reddito-di-Cittadinanza-e-nuclei-monocomponenti-sotto-i-26-anni-Messaggio-Hermes-Inps-n.-3757-del-14.10.2022.pdf  – comunica che a seguito di alcune verifiche centralizzate svolte dalla Direzione Centrale Antifrode d’intesa con la Direzione inclusione sociale e invalidità civile , è emerso uno specifico rischio di frode in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del riconoscimento del Reddito di Cittadinanza come nuclei “monocomponenti”.

L’art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, prevede che “ il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e’ di eta’ inferiore a 26anni, e’ nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli ”.
La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l’impossibilità da parte del richiedente Rdc di costituire un nucleo familiare a sè (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex-lege nel nucleo dei suoi genitori.

Da informazioni assunte dall’Inps nel sistema informativo Isee, sono state individuate dei percettori di RdC che hanno dichiarato un nucleo familiare “monocomponente” e che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere conviventi con i propri genitori;
c) non essere coniugati;
d) non avere figli.

Sempre sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate, risulta invece che i medesimi percettori:

e) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000€ (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni);
f) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni).

Tali condizioni, sulla base della normativa sopra citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare “monocomponente” a se’ , salvo casi del tutto residuali da accertare (che impediscono la piena automazione del controllo e il respingimento automatico della domanda).

Quindi l’Inps, dalla rata di ottobre 2022, sospenderà a livello centrale l’erogazione della prestazione per tutti i codici fiscali interessati, inviando contestualmente una comunicazione tramite “sms” con la relativa motivazione e l’indicazione della possibilità di riesame, interessando la sede territoriale competente che procederà a verificare la veridicità della composizione del nucleo autodichiarato.

Il nucleo “monocomponente”  è da ritenere legittimamente costituito,così come dichiarato in DSU, ove ricorra una delle seguente condizioni :

1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;
2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex art. 333 cc, riferito al figlio richiedente il rdc o ai suoi genitori;
3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi igenitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l’altrogenitore ignoto);
4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;
5) l’estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;
6) l’eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall’esame della DSU né tramite consultazione di ANPR.

A seguito dei sopraindicati riscontri da parte dell’Istituto, qualora sia confermata la non veridicità del nucleo monocomponente, le sedi procederanno alla revoca della prestazione.
Qualora, invece, venga accertata la veridicità del nucleo dichiarato in DSU, l’Inps procederà rimuovere la sospensione della domanda, consentendo la ripresa del pagamento del beneficio del RdC.