Inps: aperta la procedura per le richieste dell’indennità “una tantum” per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

L’Inps, con propria circolare n. 115 del 13.10.2022 , –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/Circolare_numero_115_del_13-10-2022.pdf  –  fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 prevista dall’articolo 2-bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale.

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), all’articolo 2-bis, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, in possesso dei requisiti di seguito illustrati.

In particolare, la citata disposizione al comma 1 prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

Inoltre, il richiamato articolo 2-bis, comma 1, prevede – quale ulteriore requisito di accesso all’indennità – che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.

Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda, entro la data del 30 novembre 2022.

L’indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria.