Inps: rivalutazione “straordinaria” delle pensioni

L’Inps, con propria circolare n. 114 del 13.10.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/Circolare_numero_114_del_13-10-2022.pdf  –  fornisce le istruzioni applicative relativamente all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima.

L’articolo 21 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, cosiddetto Decreto Aiuti bis, comma 1 lettera b prevede che l’incremento sia calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A tale proposito si rammenta che, come da ultimo illustrato con la circolare inps n. 197 del 23 dicembre 2021, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime
della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:

1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200- ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Alla luce di quanto riportato in premessa, pertanto, sono da escludere dall’incremento le prestazioni di cui ai punti 3) e 4).

Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, l’incremento è stato calcolato come indicato nell’allegato n. 1 e l’importo ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Nel caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso e per le quali non è prevista la perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare.

 

CALCOLO DELL’INCREMENTO

Allegato Calcolo dell’incremento allegato n. 1  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/INCREMENTO-PENSIONI.pdf

 

MODALITA’ di PAGAMENTO

L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute.

Il predetto importo sarà identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.

L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”. Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF usualmente esposta.

L’incremento lordo e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello “OBIS M”.

Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.

L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.

 

PENSIONI della GESTIONE SOSTITUTIVA INPGI

Per le pensioni INPGI della gestione sostitutiva, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la stessa è stata trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento di cui alla norma in commento sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 115/2022.

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché sulla pensione per sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico:

  • indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.

 

Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito

L’incremento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

 

Allegato Tabella dell’anticipo delle rivalutazioni sulle pensioni  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/RIVALUTAZIONE-PENSIONI-INPS.pdf