Inps: nuova interpretazione sulle decorrenze delle pensioni delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

L’Inps, con propria circolare  n. 110 del 7.10.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/Circolare_numero_110_del_07-10-2022.pdf   –  fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

L’Inps ricorda che , con il messaggio operativo “criptato” n. 29901 dell’11 dicembre 2007, sono state fornite alle Strutture territoriali le seguenti indicazioni, sull’argomento: “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.

L’Istituto, sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, chiarisce ulteriormente il richiamo alle “norme comuni” presente nel citato messaggio e, conseguentemente, si individuano i criteri applicativi relativi alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

 

DECORRENZA della PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti, come chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, per effetto dell’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziario, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.

L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità (circolare Inps n. 122 del 30 maggio 1988).

Tale concetto è stato ribadito con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 14.6.1989 e con la relativa circolare inps n. 171 del 1° agosto 1989, che in attuazione della predetta sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”.

Quindi si chiarisce che in tali casi, la decorrenza della pensione anticipata sarà collocata al primo giorno del mese successivo «a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere», ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge (tra cui l’apertura della cd. “finestra mobile”, ove prevista).

In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda verrà respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione, e non più dalla data di presentazione della domanda.

 

DECORRENZA DELL’ASSEGNO ORDINARUIO D’INVALIDITA’ e DELLA PENSIONE DI INABILITA’ LEGGE 222 DEL 1984

Lo stesso criterio, aggiunge l’Inps, vale per la determinazione della decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità – legge 222 del 1984 – fermo restando che il requisito di almeno 3 anni di contribuzione va accertato nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda e non al momento della differita decorrenza della prestazione.

 

DECORRENZA della PENSIONE di VECCHIAIA

Nessuna novità per la pensione di vecchiaia, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva.

Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.