Inps: nessuna sanzione civile sino al 2011 al professionista che non si è iscritto alla gestione separata

L’Inps, con propria circolare n. 107 del 3.10.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/10/Circolare_numero_107_del_03-10-2022.pdf  –  comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22.4.2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8.8.1995, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro.

Contestualmente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge m. 576 del 20.9.1980 , tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.