Ammortizzatori sociali: altre 26 settimane di cassa integrazione causa la guerra in Ucraina

L’Inps, con propria circolare n. 97 del 10.8.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Circolare_numero_97_del_10-08-2022.pdf –  illustra le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro dal decreto-legge n. 21/2022 e dalla legge n. 25/2022, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 4/2022 e si riepilogano le relative istruzioni operative. Vengono altresì illustrate le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale.

Il dl n. 21/2022 consente ai datori di lavoro in perimetro Cigo di fruire dal 22 marzo 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 21/2022) al 31 dicembre 2022 di ulteriori 26 settimane di trattamento in deroga ai predetti limiti di durata nei limiti di un vincolo di risorse pari a 150 milioni di euro.

Un beneficio analogo è stabilito ai datori di lavoro di particolari settori che occupano fino a 15 dipendenti e hanno raggiunto la durata massima di utilizzo dell’assegno di integrazione salariale (cd. Ais) a carico dei fondi di solidarietà bilaterali istituti presso l’INPS, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei due fondi territoriali intersettoriali, rispettivamente della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano. Dal 22 marzo al 31 dicembre 2022 potranno ottenere ulteriori 8 settimane in deroga ai limiti massima di durata. Il limite di spesa è di 77,5 mln di euro.

L’ulteriore novità riguarda l’esonero dal contributo addizionale per il periodo 22 marzo al 31 maggio 2022 in caso di fruizione di Cigo e Cigs (9/12/15%) e di Ais del Fis Inps (4%) e degli altri fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’Inps e quelli territoriali. Beneficiati solo i datori che rientrano in uno dei seguenti settori: siderurgia; legno; ceramica; automotive; agroindustria: mais, concimi, grano tenero.