Anf per familiare residente all’estero. Istruzioni Inps e relativa documentazione

L’Inps, con propria circolare n. 95 del 2.8.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Circolare_numero_95_del_02-08-2022-1.pdf  – fornisce le istruzioni amministrative in materia di assegno per il nucleo familiare ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo.

L’Istituto, recependo la sentenza n. 67 del 2022 della Corte Costituzionale, che ha sancito il principio secondo cui agli stranieri titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, stabilisce che il diritto e la misura degli ANF va determinata tenendo in considerazione anche i familiari (es. coniuge e figli) residenti all’estero (ad es. nel paese di origine) al pari di quanto riconosciuto per i cittadini italiani con familiari residenti all’estero.

Quindi il diritto e la misura degli ANF, pertanto, dipenderanno:

  • della tipologia di nucleo familiare. Il beneficio viene erogato per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e non viene più riconosciuto al raggiungimento di determinate soglie fissate in base alla tipologia familiare;
  • del numero dei componenti il nucleo familiare. Rientrano nel calcolo i coniugi (non separati), i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
  • del reddito complessivo del nucleo familiare. Il reddito complessivo deve essere composto per un importo minimo pari al 70% da redditi di lavoro dipendente (o ad esso assimilabili), deve essere assoggettabile ad IRPEF e percepito dai componenti nell’anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno, con valore sino al 30 giugno dell’anno successivo.

Trattandosi di familiari residenti all’estero gli interessati non potranno avvalersi delle autocertificazioni (in quanto non si tratta di situazioni accertabili a posteriori dalle autorità italiane): dovranno farsi rilasciare documenti attestanti lo stato civile, stato familiare, inabilità e redditi dall’autorità dello stato estero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana, che ne attesti la conformità all’originale.

Resta inteso, inoltre, che dal 1° marzo 2022, con l’Assegno unico e universale, gli ANF possono essere concessi solo in favore di nuclei familiari senza figli. Diversamente, le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

 

 

Allegato Tabella redditi per ANF   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Circolare_numero_95_del_02-08-2022_Allegato_n_1-1.pdf

Allegato Tabella con documentazione per ANF  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/anf-agli-stranieri-PDF.pdf