Green pass sui luoghi di lavoro : trattamento dei periodi di assenza ingiustificata. Si al riscatto

L’Inps, con propria circolare n. 94 del 2.8.2022,  –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/08/Circolare_numero_94_del_02-08-2022.pdf  –  fornisce un quadro di sintesi delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022 e i chiarimenti relativi alle prestazioni previdenziali di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori del settore privato aventi diritto alle tutele INPS.

La cosa importante per tutti i dipendenti che hanno necessità di “coprire” il periodo di assenza da lavoro, al punto 3 della citata circolare, l’Inps precisa : ”  Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, per i periodi privi di copertura assicurativa, conseguenti alle fattispecie di sospensione ovvero di assenza ingiustificata contemplate nell’ambito della presente circolare, è estesa la facoltà di riscatto o di prosecuzione volontaria. Si rinvia, in materia, alla circolare Inps n. 220 del 14 novembre 1996 (paragrafo 3.5 per i riscatti) e, per gli iscritti alla Gestione pubblica, alle circolari ex Inpdap n. 9 del 14 febbraio 1997 e n. 12 del 24 febbraio 1999.