Trasferimento all’Inps della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi, a partire dal 1° luglio 2022, in regime sostitutivo.

L’Inps, con propria circolare n. 92 del 28.7.2022,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/07/Circolare_numero_92_del_28-07-2022.pdf  – fornisce le istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e riscatti e ricongiunzioni per gli iscritti all’INPGI – Gestione sostitutiva dell’AGO che, a decorrere dal 1° luglio 2022, transitano all’INPS in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’articolo 1, comma 103, della legge n. 234 del 2021 ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall’INPGI ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’INPS.

Con effetto dalla medesima data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.

Pertanto, i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI , che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.

Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.

 

 

“ Art. 3 legge n. 1122 del 9.11.1955

 

All’iscritto   presso   l’Istituto   nazionale di previdenza dei

giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento

del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione

versata nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,

la vecchiaia e i superstiti.

Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell’Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra

attività   con assicurazione presso l’Istituto nazionale della

previdenza sociale, è parimenti riconosciuto utile, agli effetti del

conseguimento del diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la

contribuzione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti

italiani.

Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione è ripartita fra

i due Istituti in proporzione dell’importo dei contributi a ciascuno

versati.

 

 

 

L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO.

L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare).

 

Requisiti pensionistici validi presso Inpgi al 30 giugno 2022

 

Pensione di Vecchiaia

L’articolo 4, comma 1, del Regolamento INPGI stabilisce che i soggetti in possesso di 20 anni di anzianità contributiva possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:

 

Allegato n. 1  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/REQUISITI-PENSIONE-VECCHIAIA-EXINPGI-1.pdf

 

In deroga ai requisiti di cui sopra, possono conseguire la pensione di vecchiaia le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 60 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito anagrafico; se a tale data non risultano conseguiti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei suddetti requisiti oppure, su richiesta  dell’interessato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Pensione di anzianità

L’articolo 4, comma 3, lettera a), del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di anzianità si consegue in presenza dei requisiti riportati nella tabella che segue:

 

Allegato n. 2  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/requisiti-pensione-inpgi.pdf

 

È prevista inoltre una deroga per i lavoratori e le lavoratrici che al 31 dicembre 2016 possono fare valere 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica.

La pensione di anzianità è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

A decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, commi 2 e seguenti, del Regolamento INPGI e, pertanto, la prestazione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro.

 

Pensione anticipata

L’articolo 4, comma 3, lettera b), del Regolamento INPGI stabilisce che i lavoratori possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti nell’AGO dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (41 anni e 43 settimane per le donne e 42 anni e 43 settimane per gli uomini – fino al 31.12.2026). Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.

 

Pensione di invalidità

 

L’articolo 8 del Regolamento INPGI stabilisce che il diritto alla pensione di invalidità si perfeziona nel caso in cui:

– a seguito di accertamento sanitario sia verificata la totale e permanente inabilità a esercitare l’attività professionale giornalistica;

– siano versati/accreditati almeno 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

– il lavoratore cessi l’attività professionale giornalistica regolata dal contratto nazionale di lavoro o comunque subordinata.

I requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; è tuttavia possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

 

Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova più applicazione l’articolo 15, comma 5, del Regolamento INPGI. A decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono  cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

“ Articolo 1 comma 42 della legge n. 335 del 1995 – Tabella G – “

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità e redditi da lavoro

 

———————————————————————

|          Redditi                |    Percentuale di riduzione     |

———————————————————————

| Reddito superiore a 4 volte il  | 25 per cento dell’importo       |

| trattamento minimo annuo        | dell’assegno.                   |

| del Fondo pensioni lavoratori   |                                 |

| dipendenti, calcolato in misura |                                 |

| pari a 13 volte l’importo in    |                                 |

| vigore al 1° gennaio.           |                                 |

———————————————————————

| Reddito superiore a 5 volte il  | 50 per cento dell’importo       |

| trattamento minimo annuo        | dell’assegno.                   |

| del Fondo pensioni lavoratori   |                                 |

| dipendenti, calcolato in misura |                                 |

| pari a 13 volte l’importo in    |                                 | vigore al 1° gennaio.           |                                 |———————————————————————

 

“ Art. 10 Dlgs n. 503 del 30 dicembre 1992 “

 

Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente  ed

autonomo

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette

di vecchiaia e di invalidita’ e degli assegni diretti di  invalidita’

a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per  l’invalidita’,

la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  delle  forme

di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle  gestioni

previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita’ commerciali,

dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  eccedenti  l’ammontare

corrispondente al trattamento minimo del  Fondo  pensioni  lavoratori

dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed

autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi

stessi. ……..

 

“ Articolo 72 Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 “

 

(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e  le

pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40

anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme

sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,  anche  se

liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente

legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e

dipendente.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette

di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di  invalidità

a carico  dell’assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme

sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  eccedenti

l’ammontare del trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori

dipendenti, sono cumulabili con i redditi da  lavoro  autonomo  nella

misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in  ogni

caso, superare il valore pari al 30 per cento dei  predetti  redditi.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001  si

applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

 

 

La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima.

 

 

Pensione ai superstiti

 

L’articolo 9 del Regolamento INPGI prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato in possesso di 180 contributi mensili, ovvero non meno di 60 dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente alla domanda di pensione, ovvero quando il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per causa di guerra o di servizio, la pensione ai superstiti è riconosciuta in favore del coniuge superstite e dei figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, dei genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell’assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell’assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. La condizione della vivenza a carico del de cuius è verificata ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

Nel caso in cui i figli del dante causa frequentino corsi di studio universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata legale del corso seguito e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.

L’articolo 10 del citato Regolamento dispone che la pensione in favore dei superstiti è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all’iscritto:

  • 75% per un superstite;
  • 90% per due superstiti;
  • 100% per tre o più superstiti

Se alla pensione concorrono più superstiti, l’aliquota spettante al nucleo familiare è suddivisa fra gli stessi in parti uguali. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

I commi 3 e 4 del citato articolo 10 prevedono inoltre che:

3) Nel caso in cui il nucleo superstite sia composto dal solo coniuge la percentuale del trattamento è attribuita tenendo conto dell’importo della pensione origine secondo i parametri riportati nella sottostante tabella:

Allegato n. 3  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/11/PARAMETRI-PENSIONE.pdf

4) Il limite dei 30.988 euro e quello dei successivi scaglioni – introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 – è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla predetta legge.

 

Il comma 8 del citato articolo 10 prevede inoltre che: “In caso di decesso dell’iscritto non titolare di pensione, la misura del trattamento da attribuire ai superstiti non può essere inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione e, comunque, al trattamento minimo previsto dal precedente articolo 7, sempreché l’iscritto non risulti già titolare di altro trattamento pensionistico, ovvero, non abbia ancora raggiunto il diritto alla pensione presso altro Ente previdenziale”.

La disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificano  antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.

 

Regime pensionistico per i soggetti che non hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI

 

A partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

A riguardo si chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.

I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.

 

Prestazioni Pensionistiche con decorrenza dal 1° luglio 2022

 

Pensione di vecchiaia ed anticipata

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, secondo la disciplina ivi prevista.

Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Si rammenta altresì che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il requisito contributivo di 5 anni, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di 20 anni, previsto dall’articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge, possono essere perfezionati valorizzando la sola contribuzione effettiva.

 

Invalidità

A decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti iscritti al FPLD possono presentare domanda per conseguire i trattamenti previdenziali di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2022.

Per quanto riguarda in particolare la pensione di inabilità trova applicazione il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Pensione ai superstiti

Ai fini dell’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione ai superstiti per i decessi successivi al 1° luglio 2022, si applica la disciplina in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, le cui istruzioni applicative sono state riepilogate nella circolare Inps n. 185 del 2015.

La pensione di reversibilità è calcolata applicando le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria alla pensione diretta in pagamento al momento del decesso.

La pensione indiretta è calcolata applicando le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria alla pensione che sarebbe spettata al dante causa ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021.

 

Pensione anticipata quota 102

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD che perfezionano 64 anni di età e 38 anni di contribuzione nel 2022 possono accedere alla pensione anticipata prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come modificato dall’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (cfr. la circolare n. 38 del 2022), cosiddetta “quota 102”.

Si rammenta che, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione deve essere verificata altresì la presenza di almeno 35 anni di contribuzione al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 153 del 1969.

 

Contribuzione Ex-Enpals, FPLS e FPSP.

 

Soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti in Inpgi

 

Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955 nonché ai soggetti che maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione  autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione. In tali casi, infatti, non operano le disposizioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, e della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973 (cfr. il punto 5 del messaggio n. 1561 del 2021).

Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.

Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282. 

 

Soggetti che non maturano entro il 30 giugno 2022 i requisiti in Inpgi

 

Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 e della citata Convenzione INPS/ENPALS del 1973.

In particolare, poiché per espressa previsione legislativa del citato articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD, la contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione ai sensi della Convenzione INPS/ENPALS.

Diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata secondo i criteri disciplinati dal citato articolo 16 al fine del riconoscimento della prestazione.

In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo secondo le previste modalità e la prestazione potrà essere liquidata. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione (articolo 13 della menzionata Convenzione INPS/ENPALS). Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.

Per quanto riguarda la valorizzazione della contribuzione presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione FPLD – anche in evidenza contabile separata – ed ex ENPALS, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 2, lettera c), del messaggio n. 14371 del 2007 (pensione in cumulo).

Per le modalità di definizione delle domande di pensione, si fa rinvio alle istruzioni fornite con i messaggi Inps n. 14371 del 2007 e n. 3324 del 2014, per quanto compatibili.

Resta fermo che le disposizioni di cui al citato articolo 16 non sono applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e del decreto legislativo n. 184 del 1997, di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006 e di computo di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale n. 282 del 1996.

 

“ Art. 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971

 

I  rapporti intercorrenti tra l’assicurazione generale obbligatoria

per  l’invalidita’,  la  vecchiaia  ed  i superstiti per i lavoratori

dipendenti gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e

l’assicurazione  obbligatoria  per  l’invalidita’,  la vecchiaia ed i

superstiti  gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza

per  i  lavoratori  dello spettacolo ai fini della liquidazione delle

prestazioni  spettanti  a  coloro  che  possono far valere contributi

presso ambedue gli enti, ovvero ai loro superstiti, sono disciplinati

come segue:

la domanda di pensione puo’ essere presentata all’uno o all’altro

degli  enti  predetti  e  da’  diritto  alla liquidazione di una sola

prestazione   previa   totalizzazione   dei   contributi  versati  ed

accreditati presso i due enti;

la  competenza  a decidere la domanda di pensione e’ attribuita a

quello dei due enti presso il quale l’assicurato possa far valere una

prevalente  contribuzione  valutata secondo la normativa prevista per

il  conseguimento  del  diritto,  alle  prestazioni  in vigore presso

ciascuno  dei  due  enti.  La  competenza  a  decidere  la domanda di

pensione e’ comunque attribuita all’Ente nazionale di previdenza e di

assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo qualora l’assicurato

possa far valere presso l’ente medesimo i requisiti prescritti per il

diritto alla prestazione richiesta.

Quando  la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al

criterio  previsto  dal  presente  articolo,  sia attribuita all’Ente

nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello

spettacolo, l’Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce

all’Ente  nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori

dello  spettacolo  i contributi versati nonche’ quelli accreditati ai

sensi   dell’art.  4  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  nella

assicurazione  generale  obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia

ed  i  superstiti  per  i  lavoratori dipendenti con la maggiorazione

degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.

Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al

criterio  previsto dal presente articolo, sia attribuita all’Istituto

nazionale  della previdenza sociale, l’Ente nazionale di previdenza e

di   assistenza   per   i  lavoratori  dello  spettacolo  trasferisce

all’Istituto  nazionale della previdenza sociale i contributi versati

ed  accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la

vecchiaia  ed  i  superstiti  gestita  dall’ente medesimo, secondo le

norme  dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la

vecchiaia  ed  i  superstiti  in  vigore nei periodi cui i contributi

stessi  si  riferiscono con la maggiorazione degli interessi composti

calcolati nella misura di cui al precedente comma.

La  competenza  a  decidere  le  domande  dirette  ad  ottenere  le

prestazioni  previste  dagli  articoli  6,  comma terzo, 8 e 9, comma

secondo,  del  presente decreto e’ attribuita esclusivamente all’Ente

nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello

spettacolo.

Ai  fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti

per  il  conseguimento  del diritto alle prestazioni e della relativa

misura,  i  contributi settimanali trasferiti dall’Istituto nazionale

della  previdenza  sociale  sono  ragguagliati dall’Ente nazionale di

previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo a

contributi  giornalieri  moltiplicandoli  per  6, mentre i contributi

giornalieri  da  trasferire  all’istituto  nazionale della previdenza

sociale  sono  ragguagliati  dall’Ente  nazionale  di previdenza e di

assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi settimanali

dividendoli per 6.

L’onere   differenziale  tra  l’importo  dei  contributi  acquisiti

dall’Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori

dello  spettacolo  e quello dei contributi da trasferire all’istituto

nazionale  della  previdenza  sociale  e’  assunto a carico dell’Ente

nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello

spettacolo.

 

 

Pensioni con il cumulo dei periodi assicurativi

 

Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), della legge n. 1420 del 1971 (FPLD ed ex ENPALS), della legge n. 228 del 2012 (cumulo), del decreto legislativo n. 184 del 1997 (cumulo per assicurati dal 1996), del decreto legislativo n. 42 del 2006  (totalizzazione) e del decreto interministeriale n. 282 del 1996 (computo in Gestione separata).

Si precisa che, in deroga al principio del pro-quota di cui al comma 104 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.

Si chiarisce inoltre che, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966,

salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4 della circolare n. 60 del 2017 in tema di pensione di inabilità.

Quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022 non trova applicazione il cumulo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 1122 del 1955.

 

Pensioni in regime internazionale

 

Ai giornalisti iscritti al FPLD si continuano ad applicare i principi generali e le disposizioni specifiche in materia di prestazioni pensionistiche contenute nelle Convenzioni/Accordi di sicurezza sociale stipulati dall’Italia con Paesi extracomunitari e nei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, e successive modificazioni (cfr., in particolare, le circolari n. 82 del 2010, n. 88 del 2010, n. 51 del 2011 e n. 53 del 2021), fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

 

Prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416

 

Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a far data dal 1° luglio 2022, ai giornalisti pubblicisti si applicherà l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Il predetto Ministero ha altresì precisato che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, debba continuare a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Le istruzioni applicative relative ai predetti prepensionamenti saranno fornite con una successiva circolare.

 

Ape sociale

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD possono accedere alla c.d. indennità APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici

 

L’articolo 1, comma 104, della legge n. 234 del 2021 ha stabilito che “per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

  1. a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;
  2. b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Pertanto, nel rispetto del principio del pro-rata di cui al citato comma 104, l’importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:

1) la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’INPGI a seguito di domanda presentata entro il 30 giugno 2022;

2) la quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti in evidenza contabile separata dal 1° luglio 2022, nonché l’eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata presso il predetto Fondo.

Le predette quote costituiranno il pro-quota FPLD anche nel caso di applicazione degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

 

Cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro

 

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o che saranno liquidate, anche pro-quota, in favore dei giornalisti iscritti al FPLD trova applicazione la disciplina prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del Regolamento INPGI.

Alla luce delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dalla medesima data le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995 e dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 e dall’articolo 72 della legge n. 388 del 2000.

 

Pensioni già liquidate

 

A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dall’INPGI sono a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati. 

 

 

Domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi. Accrediti figurativi

 

Domande di ricongiunzione

 

Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 al fine di trasferire nel FPLD – Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.

A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29 del 1979 o dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.

 

Domande di riscatto ai fini pensionistici di periodi contributivi

 

Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva dell’INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI; per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.

A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.

I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore che successiva al 1° luglio 2022).

Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per contribuzione omessa e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi nell’evidenza contabile.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto presentate in data successiva al 30 giugno 2022.

 

Accrediti figurativi

 

A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle istanze presentate in data successiva al 30 giugno 2022.

 

Allegato Regolamento di Previdenza Gestione Sostitutiva Inpgi in vigore dal 21.2.2017  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/07/Circolare_numero_92_del_28-07-2022_Allegato_n_1.pdf