Esonero contributivo Inps delle società cooperative con costituzione al 1° gennaio 2022

L’Inps, con proprio messaggio n. 2864 del 18.7.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/07/Messaggio_numero_2864_del_18-07-2022.pdf – fornisce le indicazioni riguardanti le modalità di applicazione dell’esonero per le società cooperative costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 253, della legge 30.12.2022 n. 234 (legge di Bilancio 2022).

L’esonero è rivolto alle piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.

Si tratta del riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.