Inps: aggiornata la procedura per RdC/PdC

L’Inps, con proprio messaggio n. 2820 del 14.7.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/07/Messaggio_numero_2820_del_14-07-2022.pdf  – comunica che a partire dal 15 luglio 2022, la procedura per la domanda telematica del RdC e della PdC è stata aggiornata.

L’Istituto richiama l’attenzione sulle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, il quale prevede che la domanda di Rdc – resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc – equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.

Pertanto, il richiedente il beneficio in argomento, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e che le integrazioni necessarie a completare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ai sensi del articolo 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150, devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.