Giornalisti, nuove regole per i versamenti volontari a partire dal 1° luglio 2022

L’Inps, con propria circolare n. 80 dell’11.7.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/07/Circolare_numero_80_del_11-07-2022.pdf  –  illustra la disciplina vigente per l’assicurazione generale obbligatoria in materia di prosecuzione volontaria e, tenuto conto delle specificità che connotano le eventuali autorizzazioni già rilasciate secondo la regolamentazione Inpgi al 30 giugno 2022 a giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, fornisce le istruzioni per la gestione di dette prosecuzioni, avendo riguardo alle diverse fattispecie che, a seconda della data di presentazione della domanda e della autorizzazione eventualmente già rilasciata, possono presentarsi.

I chiarimenti riguardano il passaggio dal 1° luglio 2022 all’Inps della gestione sostitutiva Inpgi cui, come noto, sono assicurati i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinati. La novità, infatti, incide sulle modalità e sui requisiti per il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS atteso che nel regime Inpgi (articolo 17 del Regolamento di previdenza) si applicano norme diverse (di regola più favorevoli, frutto dell’autonomia riconosciuta in passato all’Ente) rispetto a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Quindi l’Inps spiega che a seguito dell’assorbimento della gestione sostitutiva (in evidenza contabile separata del Fpld) le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate a decorrere dal 1° luglio 2022 sono interamente regolate secondo la normativa vigente nel Fpld. Ciò significa che la domanda sarà accolta in presenza di almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente la domanda oppure almeno cinque anni di contribuzione effettivaa prescindere dalla collocazione temporale. Occorre, inoltre, verificare l’assenza di altra contribuzione obbligatoria o figurativa in tutti gli ordinamenti pensionistici obbligatori per i periodi temporali per i quali si chiede il versamento e l’assenza di titolarità di pensione diretta (anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale).

Di conseguenza regole Inps e non più regole Inpgi, ma a salvaguardia delle aspettative previdenziali degli assicurati , le regole Inpgi restano valide (sino al pensionamento) per le autorizzazioni ai versamenti volontari già rilasciate dall’Inpgi, entro il 30 giugno 2022 con salvezza delle migliori condizioni previste in tale regime. In particolare resta salva (sino al pensionamento) la facoltà di proseguire volontariamente l’assicurazione IVS anche in costanza di iscrizione alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi e parasubordinati.

Per tutto il 2022, inoltre, gli autorizzati continueranno a versare il contributo economico scelto a gennaio 2022 con le medesime modalità (mensili) di versamento. Dal 1° gennaio 2023, tuttavia, per assicurare omogeneità tra i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dei versamenti, la misura del contributo sarà aggiornata sulla base delle regole vigenti nel FPLD. Idem per le modalità di versamento che, pertanto, diventeranno trimestrali.