Bonus 200 euro: esclusa l’indennità di accompagnamento

Fra gli aventi diritto alla somma una tantum (il bonus 200 euro) anti-inflazione erogata in automatico a luglio ci sono anche i titolari di una serie di prestazioni assistenziali pagate dall’INPS, anche connesse all’invalidità (per esempio, l’assegno di invalidità).

Ecco le differenziazioni :

  • L’assegno mensile di invalidità, previsto dall’articolo 13 della legge 118/1971 dà diritto al bonus 200 euro.

 

  • L’indennità di accompagnamento – previsto dalla legge 18/1980 per i «soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita» – non è invece elencato tra quelli per i quali spetta il bonus da 200 euro.

 

Per i pensionati e i titolari di prestazioni sociali, il riferimento normativo è l’articolo 32 del decreto 50/2022. Le prestazioni che danno diritto al bonus, sono: pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971, pensioni non reversibili per i ciechi e per i sordi, assegno sociale e pensione sociale.

Nel particolare :

  • pensione di inabilità (articolo 12 legge n. 118/1971);
  •  assegno mensile (articolo 13 legge n. 118/1971);
  •  pensione non riversibile ai ciechi assoluti o parziali (legge n.66/1962);
  •  pensione non riversibile ai sordi (articolo 1 legge n. 381/1970);
  •  assegno sociale (articolo 3, comma 6, legge n. 335/1995);
  •  pensione sociale (articolo 26 legge n. 153/1969).