Esonero contributivo lavoratori autonomi agricoli

L’Inps, con proprio messaggio n. 2581 del 27.63.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/06/Messaggio_numero_2581_del_27-06-2022.pdf   –  ricorda che sono state  fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, inerente all’esonero, a favore dei datori di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.

I beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta, eccedente l’importo autorizzato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione tramite posta elettronica certificata dell’importo autorizzato ovvero della disponibilità dell’esito nel “Portale delle agevolazioni” o nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

In data 20 giugno 2022 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate, ha comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato con le modalità suindicate.

La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione. Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 20 giugno 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 20 luglio 2022.