Modello “Rdc/Pdc- Com/AU” : precisazioni Inps

L’Inps, con proprio messaggio n. 2537 del 22.6.2022,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/06/Messaggio_numero_2537_del_22-06-2022.pdf  –  precisa che con il messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022, è stato comunicato il rilascio in procedura del modello “Rdc – Com/AU” e sono state fornite le indicazioni per la compilazione del medesimo.

In particolare, al paragrafo 5 del citato messaggio è stato precisato che, in analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello “Rdc – Com/AU” produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

A tale riguardo, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU, ai fini della sola integrazione Rdc/AU, non trova applicazione il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021.

Per tali ragioni, a parziale rettifica di quanto indicato al citato paragrafo 5 del messaggio n.2261/2022, l’Istituto procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.