Liquidazione Indennità di Buonuscita in un’unica soluzione : Ordinanza del TAR – Lazio n. 6223/2022

Come è noto i lavoratori del settore privato percepiscono il TFR al momento della cessazione dal servizio mentre il TFS (trattamenti di fine servizio /TFR) destinato ai lavoratori del comparto pubblico viene erogato non in un’unica soluzione ma in tempi molto più lunghi diversificati in relazione alla motivazione del collocamento a riposo nel rispetto dei termini previsti dall’art. 3 della legge 79/97.  Per sopperire in parte alla forma rateizzata è stato prevista la possibilità di chiedere un’anticipazione sul trattamento ma nella misura massima di € 45.000 (che non risolve assolutamente il divario fra le due modalità di liquidazione)

Questa diversa forma di liquidazione dei due trattamenti crea incomprensibile disparità di trattamento nei lavoratori pubblici con quelli previsti per i lavoratori del settore privato, che peraltro possono anche richiedere, a differenza dei colleghi pubblici, l’anticipazione del TFR fino al 70% maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e spese in congedo mentre tale possibilità viene negata ai lavoratori pubblici.

Proprio in merito a tale disparità di trattamento è intervenuto il TAR Lazio, che con ordinanza n. 6223 pubblicata il 17 maggio u.s. affronta questo annoso problema.

L’ordinanza del TAR Lazio è stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato da un dirigente della Polizia di Stato in pensione che ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazioni. Con lo stesso ricorso ha citato il Ministero dell’Interno al quale ha chiesto il risarcimento del danno subito a seguito del ritardato pagamento delle somme a lui spettanti.

Il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della norma che ha previsto la rateizzazione del pagamento del TFS ritenendo che “la previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale”. 

Nel rimettere alla Corte Costituzionale la questione per un giudizio di incostituzionalità della norma, il TAR riconosce che la disciplina normativa ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro smarrendo “un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata” (Corte Cost, sentenza n. 159/2019). Mentre, come noto, l’art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Retribuzione che, prosegue il TAR Lazio, non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e deve essere, oltre che adeguata, anche tempestiva, in quanto “è infatti evidente che una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente”.  

L’ordinanza riveste un carattere molto importante. Il Tar ha ben motivato la netta discrepanza di trattamento che esiste tra lavoratori pubblici e privati e che costituisce un elemento di vera disparità che contrasta con i principi di parità ed uguaglianza sanciti dalla nostra costituzione.

Naturalmente seguiremo l’iter e sarà nostro compito aggiornarvi in merito alle decisioni che verranno prese.