Pensioni Vigili del Fuoco e Corpo Forestale: al via i ricalcoli

L’Inps, con propria circolare n. 68 del 14.6.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/06/Circolare_numero_68_del_14-06-2022.pdf  – comunica che, come già fatto con precedenti circolari pubblicate a seguito delle numerose sentenze delle Sezioni Centrali della Corte dei Conti e da quanto previsto dai commi 101 e 102 della legge di Bilancio 2022, aveva fornito le indicazioni in merito ai criteri di calcolo per l’applicazione dell’art.54 del D.P.R.1092/73, nei confronti del personale del comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate (Esercito, Aeronautica, Marina, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).

L’art. 61 del DPR 1092/73 ha previsto l’estensione dell’applicabilità della normativa succitata al personale operativo de Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato e tale estensione comporta le stesse modalità di calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturata al 31/12/1995.

Il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.

L’INPS procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995 riconoscendo, oltre alle differenze sui ratei arretrati dovuti a causa della riliquidazione, gli interessi e/o la rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale.