Cooperative agricole e consorzi: precisazioni Inps sulla contribuzione 2022

L’Inps, con proprio messaggio n. 2225 del 27.5.2022, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/05/Messaggio_numero_2225_del_27-05-2022.pdf   –  precisa la misura degli obblighi contributivi per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti che i datori di lavoro, compresi quelli operanti in zone montane e svantaggiate, devono denunciare sul flusso Uniemens , sezione “Datori di lavoro privati”, fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS , malattia, maternità, Fondo di garanzia) sono riscosse dall’Istituto nell’ambito della contribuzione agricola unificata (circolari INPS 25.2.2022 n. 31 e 10.5.2022 n. 56).

Nel messaggio sono indicate tutte istruzioni operative e contabili.

Dal 1° gennaio 2022, come previsto dalla legge di bilancio, le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato. La misura è stata illustrata dall’Istituto con la circolare n. 2 del 4.1.2022.

Gli ulteriori obblighi contributivi di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria, previsti per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2022 sono estesi ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, dunque, anche agli apprendisti di primo e terzo livello.

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