Assegno Unico su Rdc/Pdc : on-line il modello Rdc/Pdc-Com Assegno Unico (AU)

L’Inps con proprio messaggio n. 2261 del 30.5.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/05/Messaggio_numero_2261_del_30-05-2022.pdf  –  chiarisce che in base alla circolare n. 53 del 2022, il riconoscimento dell’integrazione, cioè dell’assegno unico, avviene mediante la presentazione del modello “Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” (di seguito modello Rdc – Com AU), limitatamente ai casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni che sono indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono già in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.

Sulle base di quanto in possesso dell’Istituto, lo stesso ha già liquidato le prime «integrazioni RdC/AU» a partire dal mese di Aprile 2022. In taluni casi, tuttavia, le informazioni in possesso tramite la DSU non sono sufficienti ed il nucleo familiare potrebbe non aver ricevuto l’integrazione o una inferiore al dovuto. In tal caso occorre produrre il modello «Rdc-Com/AU» e autocertificare i requisiti mancanti.  

Nel fare rinvio alla citata circolare n. 53/2022, paragrafo 3, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/05/Paragrafo-3-circolare-Inps-n.-53-del-2022.pdf  –  per la puntuale elencazione dei casi nei quali occorre procedere alla presentazione del modello Rdc – Com AU, si rappresenta che i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, presentano le seguenti caratteristiche:
1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.

Relativamente a entrambe le ipotesi, la presentazione del modello Rdc – Com AU deve pertanto avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021.

Quindi il «modello RdC – Com AU» va presentato:

  • se c’è un figlio maggiorenne non disabile per attestare la sussistenza delle condizioni che consentono l’erogazione dell’Auu sino al 21° anno di età: es. prosecuzione della formazione scolastica, professionale o iscrizione ad un corso di laurea, frequenza di un tirocinio, eccetera;
  • se il nucleo familiare è composto da un solo genitore (es. genitori separati, divorziati o genitori naturali non conviventi);
  • per dichiarare le condizioni che consentono la maggiorazione temporanea dell’Auu (Isee non superiore a 25.000€ e fruizione nel 2021 degli ANF da parte di almeno un componente del nucleo familiare);
  • per dichiarare che entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro.

Per i figli maggiorenni la presentazione del modello è indispensabile per consentire la prosecuzione del beneficio al compimento della maggiore età. In tal caso il modello può essere trasmesso direttamente dal figlio maggiorenne (in luogo del genitore dichiarante).

Può sorgere l’esigenza di presentare il modello anche da parte di nuclei RdC complessi, ove siano presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti. In questa ipotesi il modello serve per dichiarare la filiazione dei figli dell’altro componente (es. i figli della sorella convivente il dichiarante).

Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, per il riconoscimento dell’integrazione eventualmente spettante nell’anno di competenza dell’AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo). Conseguentemente, non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.

Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, le prime erogazioni dell’integrazione Rdc/AU spettante avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione del medesimo modello. Pertanto, tenuto conto della regola vigente in materia di Rdc, secondo cui la mensilità di riferimento viene corrisposta nel mese successivo, se il
modello è presentato il 15 ottobre 2022, nel mese di novembre verrà riconosciuta la rata di Rdc di ottobre dello stesso anno, maggiorata dell’integrazione spettante.

In analogia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021, il modello Rdc – Com AU produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Infine, si evidenzia che qualora sia necessario modificare e/o rettificare le dichiarazioni contenute nel modello Rdc – Com AU, il dichiarante dovrà presentare un nuovo modello Rdc – Com AU, avendo cura di replicare all’interno del nuovo modello le dichiarazioni che restano confermate.