Pensioni in Esodo : ricostituzione per contribuzione versata dopo la cessazione dell’attività

L’Inps, con proprio messaggio n. 2099 del 18.5.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/05/Pensioni-in-Esodo-con-ricostituzione-Messaggio-Inps-n.-2099_del_18-05-2022.pdf  – conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto.

Quindi, è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso in cui nell’estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

L’Inps precisa che il “lavoratore”  interessato potrà presentare la domanda di ricostituzione delle prestazione di esodo in argomento anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. Si allega il fac-simile della dichiarazione da acquisire agli atti (Allegato).

 

Allegato Dichiarazione datore di lavoro  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/05/Pensioni-in-Esodo-con-ricostituzione-Messaggio-Inps-n.-2099_del_18-05-2022-allegato-1.doc