Servizio Civile e compatibilità con NASpI e DIS-COLL

L’Inps, con proprio messaggio n. 1800 del 28.4.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/04/Messaggio_numero_1800_del_28-04-2022.pdf  –  chiarisce che , in base all’articolo 16, comma 1, del  D.lgs n. 40 del 2017, il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 16 prevede che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Pertanto, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL,  che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale,  non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

L’Istituto precisa che le indennità di disoccupazione che hanno formato oggetto di riduzione secondo la disciplina previgente possono essere riliquidate previa istanza di parte.

In tal caso l’interessato avrà diritto alla restituzione anche degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale (decennale nel caso di Dis-Coll).