Assegno Unico Universale e Reddito di Cittadinanza. Istruzioni Inps

L’Inps, con propria circolare n. 53 del 28.4.2022, – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/04/Circolare_numero_53_del_28-04-2022.pdf  – chiarisce che, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico.

L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L’INPS riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del Reddito di cittadinanza debbano presentare apposita domanda.

La misura complessiva dell’integrazione Rdc/AU è determinata sottraendo, tramite un complesso algoritmo di calcolo, dalla maggiore quota di RdC corrisposta per la presenza nel nucleo familiare di figli minorenni o maggiorenni. Ciò significa che ci saranno delle “notevoli” riduzioni dell’Auu rispetto ad una famiglia non titolare dell’RdC.

Quindi, I nuclei titolari di RdC non ottengono l’intero Auu ma solo, e con le stesse modalità di pagamento del RdC, una quota di questo denominata «integrazione RdC/AU» in misura pari all’importo teorico spettante dell’assegno unico e universale meno la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

Ai nuclei familiari le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sono già in possesso dell’Istituto, in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione, l’accredito dell’importo avverrà senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo medesimo.

Dovranno invece essere comunicate all’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”, la cui disponibilità sul sito istituzionale dell’INPS sarà comunicata con un successivo messaggio, le informazioni riguardanti il nucleo familiare percettore di Rdc che non risultino in possesso dell’Istituto.

In particolare, con il predetto modello, il richiedente o un altro componente del nucleo percettore del Rdc dovrà autocertificare, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni previste dalla legge, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno unico e universale:

1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs n. 230/2021);

2. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, del D.lgs n. 230/2021);

3. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, comma 1, lett. b), n. 3, del D.lgs n. 230/2021);

4. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale (art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, del D.lgs n. 230/2021);

5. presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);

6. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;

7. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;

8. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, il diritto alla fruizione dell’assegno unico e universale, come integrazione Rdc/AU, decorre a partire dal mese di marzo 2022, con erogazione del pagamento dal mese di aprile 2022. Tale decorrenza dei pagamenti, con le relative maggiorazioni, sarà assicurata ai nuclei
familiari le cui informazioni sono già in possesso dell’Istituto in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione.

Per i restanti nuclei familiari, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avverrà in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il predetto modello “Rdc-Com/AU”.

Gli accrediti derivanti dall’integrazione in parola (e solo questi), peraltro, potranno essere prelevati dalla Carta RdC in deroga ai limiti di prelievo mensili stabiliti dalla regola generale (100 euro mensili per ciascun individuo moltiplicati per la scala di equivalenza).

Tenuto conto che per i beneficiari del Rdc l’assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.

In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.

Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell’intero anno di competenza (ad esempio, nel caso di prestazioni di Rdc integrate con l’assegno unico e universale revocate o poste in decadenza sanzionatoria in prima istanza e successivamente riesaminate), sarà effettuato un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di assegno unico e universale non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.

Il conguaglio verrà effettuato, in via automatizzata, al termine di ogni anno di competenza dell’assegno unico e universale (febbraio), sulla base di quanto effettivamente erogato al nucleo familiare, secondo il principio di cassa.

Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.

In ogni caso, anche per tale fattispecie, sarà realizzato un conguaglio a consuntivo in relazione all’effettiva erogazione dei pagamenti a titolo di assegno unico e universale, fino al mese di febbraio di ciascun anno.

Questo passaggio è fondamentale e sta ad indicare che, comunque, anche se la domanda viene effettuata “in ritardo” , ci sarà il conguaglio “a consuntivo” entro il mese di Febbraio di ciascun anno.

La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.

In caso di riattivazione del Rdc, al termine del periodo di sospensione, sarà parimenti riattivata l’integrazione Rdc/AU e i ratei non corrisposti verranno liquidati a titolo di arretrati congiuntamente alla prestazione base del Rdc.