Cumulo pensione possibile per i pensionati delle Organizzazioni Internazionali

L’Inps, con propria circolare n. 50 del 21.4.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/04/Organizzazioni-Internazionali-e-cumulo-pensione-Circolare-Inps-n.-50_del_21-04-2022.pdf  – fornisce chiarimenti in ordine alla corretta attuazione del cumulo della contribuzione in base alla legge n. 115 del 29.7.2015, articolo 18, per i lavoratori delle Organizzazioni Internazionali.

La facoltà di cumulo, di cui alla legge 115/2015,  può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano.

Tale possibilità era preclusa nei confronti di coloro che, alla data della domanda di cumulo, sempre ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 115/2015, risultavano già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali.

Quindi, con la condivisione del Ministero del Lavoro ed al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Inps precisa che, in analogia con quanto già previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 e di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012, la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame (cfr. il messaggio n. 4670/2010, la circolare n. 88/2010, paragrafo 1, il messaggio n. 1094/2016 e le circolari n. 60/2017, paragrafo 2, e n. 103/2017, paragrafo 3).

Di conseguenza, Il cumulo può essere esercitato esclusivamente per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (è esclusa la pensione di anzianita’), di invalidità o ai superstiti nella legislazione italiana ove l’assicurato non abbia maturato un diritto autonomo a pensione con la sola contribuzione italiana, che senza il cumulo potrebbe essere perduta.

E’ precluso il cumulo a chi è già pensionato in Italia – pensione diretta – e a chi ha raggiunto i requisiti per un diritto autonomo a pensione, secondo la legislazione italiana.