Riduzione aliquote contributive per i datori di lavoro agricoli

L’Inps, con proprio messaggio n. 1666 del 14.4.2022, –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/04/Messaggio_numero_1666_del_14-04-2022.pdf  –  rende noto che gli sgravi contributivi fissati per il personale agricolo dipendente a tempo indeterminato e determinato nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate seguono il criterio dell’attività in concreto svolta dal lavoratore. Per cui può fruire dello sgravio anche l’azienda non agricola che impieghi manodopera in attività classificabili agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/79 e di conseguenza, come previsto per il versamento della contribuzione agricola unificata, anche per la fruizione degli sgravi si prescinde dalla qualifica di assunzione o inquadramento del datore di lavoro.