Dal 1° maggio 2022 le domande ISCRO per l’anno 2022

L’Inps, con proprio messaggio n. 1569 del 7.4.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/04/Iscro-anno-2022-Messaggio-Inps-n.1569_del_07-04-2022.pdf  – comunica che a decorrere dal 1° maggio 2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022. Pertanto, a partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2022.

L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178 del 2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.

Pertanto, non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021; eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto con la motivazione di cui sopra.

Inoltre, come già chiarito al paragrafo 5 della circolare inps n. 94 del 2021, nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021– 2023.

La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

Ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 della sopra citata circolare inps n. 94 del 2021 in materia di ISCRO, in sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l’art. 1, comma 389, della legge 178 del 2020), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.