Assegno di natalità(cd BONUS BEBE’): riesame domande respinte per cittadini non comunitari

L’Inps, con proprio messaggio n. 1562 del 7.4.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/04/Messaggio_numero_1562_del_07-04-2022.pdf  –  comunica che , alla luce dell’interpretazione pregiudiziale fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – sentenza del 2.9.2021 (C-350/20), atteso il contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè (e le successive proroghe sopra richiamate) nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, nella parte in cui esclude dal riconoscimento del diritto all’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi non comunitari che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, e i cittadini dei predetti medesimi Paesi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa, a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. La suddetta illegittimità si estende anche alle successive proroghe dell’assegno di natalità illustrate in premessa e vigenti fino al 31 dicembre 2021.

Quindi, la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

L’assegno di natalità è stato in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2021 (da quest’anno è assorbita nel cd. assegno unico) e consisteva nell’erogazione di un contributo mensile della durata di 12 mesi (36 mesi per gli eventi occorsi entro il 31 dicembre 2017) in occasione della nascita e/o di adozione di un figlio. Nel 2022 continua ad essere corrisposta in favore degli eventi (nascita/adozione) occorsi entro il 31 dicembre 2021 sino al completo esaurimento delle 12 mensilità.

L’Inps spiega che, le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte. Quelle respinte, per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, saranno accolte in autotutela previa domanda di riesame presentata dall’interessato. Restano salvi i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo.