Regole Covid dal 1° aprile 2022

Dal 1° aprile, con la fine dello Stato di emergenza, cambiano le regole Covid sull’utilizzo del Green Pass e Super Green Pass, che in molti casi resta ancora in vigore fino all’abolizione definitiva prevista dal 1° maggio. Ad ogni modo, sono tanti gli allentamenti in calendario, con numerosi contesti in cui basterà il Green Pass semplice, a partire dai ristoranti all’aperto, i trasporti di lunga percorrenza e gli alberghi, mentre per i mezzi pubblici non sarà più necessaria alcuna certificazione.

Vediamo in dettaglio in quali settori o luoghi resta il Super Green Pass dal 1° aprile e dove invece viene abolito.

Dove non serve più il Super Green Pass

Dove basta il Green Pass

  • Ambienti di lavoro pubblici e privati;
  • Alberghi e strutture ricettive;
  • Bar e ristoranti;
  • Mense e catering;
  • Mezzi di trasporto di lunga percorrenza;
  • Impianti di risalita;
  • Musei, mostre e luoghi della cultura;
  • Attività sportiva all’aperto;
  • Sagre e fiere;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto;
  • Spettacoli, feste e stadi all’aperto;
  • Cerimonie pubbliche;
  • Concorsi pubblici;
  • Corsi di formazione pubblici e privati.

 

Dove serve ancora il Super Green Pass

Per il mese di aprile 2022, l’obbligo di Super Green Pass resta per le seguenti attività, contesti e luoghi:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive,
    per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
  • convegni e congressi al chiuso;
  • centri culturali/sociali/ricreativi al chiuso (esclusi centri educativi per l’infanzia, centri estivi e relative attività di ristorazione);
  • feste al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo e discoteche;
  • cinema, teatri, concerti e spettacoli al chiuso.

Dove non serve più il Green Pass

  • Mezzi pubblici (tram, autobus, metropolitana);
  • Mezzi di trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc);
  • Bar e ristoranti all’aperto;
  • Negozi;
  • Uffici pubblici;
  • Servizi postali e bancari;
  • Servizi alla persona;
  • Trasporto scolastico dedicato.

Restano gli obblighi di mascherina, in alcuni casi (mezzi pubblici, mezzi di trasporto a lunga percorrenza, scuolabus, impianti sciistici con cupola paravento, spettacoli all’aperto o al chiuso, cinema, teatri, concerti) anche di Ffp2 fino al 30 aprile.