Invalidi Civili: nuova domanda “amministrativa” dopo revoca sanitaria a seguito di revisione. Parere dell’Avv. Azzone

 

Il ns. Legale Naz.le, l’avv. Azzone Andrea, continua nella sua opera di assistenza alle problematiche del territorio e qui di seguito esprime il suo parere “legale” in merito alla “revoca della prestazione assistenziale di invalidità civile, sordità e cecità civile a seguito di visita sanitaria di revisione e della necessità o meno di una nuova domanda amministrativa per ottenere il ripristino” .

 

Parere Legale – Avv. Azzone Direzione Naz.le Patronato Enasc

 

Continuano a costituire occasione di ampio dibattito le norme in materia di revoca della prestazione, dopo l’accertamento negativo del requisito invalidante, all’esito della visita sanitaria  di revisione.

L’Inps sostiene la tesi della preclusione del ricorso giudiziario per il riconoscimento della prestazione e della necessità di presentazione di una nuova domanda amministrativa.

E’ il caso di evidenziare subito che  l’orientamento interpretativo delineatosi finora nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Magistratura di merito è contrastante.

Infatti, ad oggi, sull’’argomento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha prospettato soluzioni di segno difforme e addirittura contrastante, rischiando di compromettere una prassi interpretativa sinora univoca e condivisa.

Nello specifico, la sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione, n. 28445/2019, ha dato impulso al contenzioso affermando, da un lato che laccertamento della sussistenza dei requisiti di legge che legittimano lattribuzione del beneficio previdenziale devono essere accertati con riferimento al tempo dellattivazione del nuovo procedimento amministrativo e, dallaltro, ha qualificato il diritto rivendicato come diritto nuovo poiché quello goduto in precedenza si sarebbe estinto per effetto del provvedimento di revoca.

È il caso di segnalare che tale ultima soluzione non ha trovato concorde la VI Sezione della Corte che ha prospettato una tesi difforme in ordine alla definitività del provvedimento di revoca ritenendolo direttamente impugnabile pur in assenza di una nuova domanda amministrativa.

Infatti con ordinanza interlocutoria la Sezione IV della Cassazione, ordinanza n. 15710 del 23 luglio 2020, nel presupposto che il provvedimento di revoca debba essere considerato direttamente ricorribile al pari di qualsiasi altro provvedimento di una pubblica amministrazione, ha rinviato gli atti di causa nuovamente alla Sezione VI chiedendo approfondimenti anche in merito alle conseguenze negative derivanti al beneficiario dalla perdita di alcuni ratei della prestazione ove il nuovo accertamento amministrativo confermasse la permanenza del requisito sanitario.

Tali difformità di vedute e di assoluto contrasto nella stessa Corte di Cassazione, quasi certamente sfocerà nella rimessione della vicenda alle Sezioni Unite al fine di ottenere linee guida chiare e conformi.

Nell’attesa di sviluppi “romani” è il caso di ribadire che il verbale sanitario negativo non è un provvedimento di revoca mancando degli elementi essenziali propri dellatto amministrativo di revoca.

L’iter procedimentale, che porta all’atto amministrativo di “formale revoca”, per essere valido prevede:

–  la notifica di un verbale di “mancata conferma della permanenza” del requisito sanitario;

– l’emissione in “forma specifica” del provvedimento dell’ente previdenziale;

– la formale comunicazione all’interessato entro 30 gg dalla sospensione cautelativa della prestazione.

Proprio per questo l’Inps ha recentemente dichiarato di volersi adeguare a quanto sopra e, con il messaggio n. 138/2021, ha ufficializzato l’adozione di una nuova procedura centralizzata atta allemissione di un formale provvedimento di revoca della prestazione assistenziale.

Sul versante operativo si sottolinea la assoluta opportunità di abbreviare il più possibile i tempi di impugnazione del verbale sanitario di revoca negativo.

Infatti, l’instaurazione del procedimento ex art. 445 bis del c.p.c. (A.T.P.), prima della formale notifica del provvedimento di revoca consente di evitare la proposizione di una nuova domanda di ripristino della prestazione, poiche: Nulla vieta allinteressato, che ritenga infondata lazione amministrativa di verifica dei presupposti per il mantenimento dellerogazione del trattamento, di tutelare già in sede di sospensione il diritto alla prestazione (lerogazione è appunto solo sospesa e il diritto non è ancora estinto), mediante tempestiva azione giudiziaria che si giustifica quanto ad interesse ad agire per lindubbia attualità della lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista espressamente dalla legge(Cass. n. 28445/2019).

Tanto considerato, ci auguriamo che la Suprema Corte intervenga a breve con una nuova pronuncia a chiarimento dei dubbi e delle criticità esposte con l’ordinanza interlocutoria della Sezione VI e delle pronunce dei Giudici del Merito.