Esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento – proroga per l’anno 2022

L’Inps, con proprio messaggio n. 1400 del 29.3.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/Messaggio_numero_1400_del_29-03-2022.pdf  – informa che a seguito di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge n. 103 del 20.7.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, viene prorogate anche per l’anno 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto legge n. 109 del 28.9.2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, già in essere per gli anni 2020 e 2021.

La norma dispone per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109 del 28.9.2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 28.6.2012 (c.d. ticket di licenziamento).