Polizia di Stato e Penitenziaria : si all’aliquota del 2,44% ma niente arretrati

L’Inps, con propria circolare n. 44 del 23.3.2022, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/Circolare_numero_44_del_23-03-2022.pdf   – fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti di coloro che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.

L’articolo 1, comma 101, della legge citata, dispone che: “Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.

Il successivo comma 102 stabilisce la copertura degli oneri derivati dall’applicazione della disposizione in esame.

L’articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in attuazione dell’interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 e n. 12/2021/QM/SEZ.

Per effetto di quanto dispone il comma in esame, in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere determinata considerando l’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota annua del 2,44 per cento.

La norma, spiega l’Istituto, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 e troverà applicazione sia per le (nuove) prestazioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per le prestazioni liquidate entro il 31 dicembre 2021 (cioè per il personale già in pensione). Ai pensionati interessati nella ricostituzione del trattamento pensionistico la prestazione sarà riliquidata d’ufficio (non serve domanda) ma non saranno corrisposti arretrati sui ratei maturati entro il 31 dicembre 2021. Ciò perché – secondo l’INPS – non si tratta di norma di interpretazione autentica e, pertanto, ha efficacia ex nunc, dalla data di entrata in vigore della norma (a differenza, invece, di quanto stabilito per il personale militare e categorie equiparate).