Pensione di anzianità per lavori faticosi e pesanti

L’Inps, con proprio messaggio n. 1201 del 16.3.2022,  – https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/Pensione-anzianita-lavori-faticosi-e-pesanti-req.-2023-Messaggio-Inps-n.-1201_del_16-03-2022.pdf  –   fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, beneficio previsto dal Dlgs n.67 del 2011, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023.

La domanda in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Alla stessa domanda non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Pertanto, i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non sono adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.

Le platee che possono godere delle agevolazioni sono delineate dall’articolo 1 del Dlgs n.67 del 2011 ed in particolare:

  • addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;

Allegato Tabella mansioni    https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/MANSIONI-PARTICOLARMENTE-USURANTI.pdf

Allegato Tabella destinatari  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/LAVORATORI-MANSIONI-USURANTI-TABELLA-2-1.pdf 

  • addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;

Allegato Addetti Linea Catena   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/LAVORAZIONI-A-CATENA.pdf

  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;
  • lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno.

Allegato Tabella destinatari  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/LAVORI-USURANTI-CON-TURNI-NOTTURNI-18.03.2022-1.pdf  

 

Tali attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni. I soggetti che si riconoscono nelle suddette condizioni, come noto, possono guadagnare la pensione al raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica e anzianità contributiva con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva senza cumulo (i 35 anni devono essere di contribuzione “effettiva”, cioè senza disoccupazione, malattia ed infortuni) e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica (vedere le tabelle sopra allegate), senza finestra mobile.

I lavoratori che si trovano nei predetti profili di tutela e matureranno i requisiti anagrafici e contributivi sopra esposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023 devono produrre all’Inps una preventiva domanda di accertamento dei requisiti (per il pensionamento anticipato) entro il 1° maggio 2022. La domanda di certificazione del diritto non va confusa con la domanda di pensione che andrà presentata “soltanto” quando l’Inps “certificherà” il diritto al beneficio. 

Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti o notturne in un determinato periodo (buste paga – libretto lavoro – ordini di servizio – lettere di assunzione eccetera) come individuati nel decreto del Ministero del Lavoro del 20.9.2017, insieme al modello AP45.

Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni, di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine indicato comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari ad uno, due o tre mesi rispettivamente a seconda se la domanda è presentata dal 2 maggio al 1° giugno; dal 2 giugno al 31 luglio; oppure dal 1° agosto in poi. Si presti attenzione alla circostanza che per il comparto Scuola ed Afam, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo, quindi al 2024.