Lavoratrice “fragile” e lavoro agile

Continuando con l’attività legale applicata all’attività di Patronato ed alla tutela delle categorie più “deboli”, in questo caso una lavoratrice “fragile”, caposaldo da sempre del Patronato Enasc Naz.le, un altro importante parere del ns. Ufficio Legale del Patronato Enasc Naz.le, nella persona dell’Avv. Azzone, in tema di eventuale rientro al lavoro “in presenza” dopo la data del 31/3/2022, quale lavoratrice portatrice di “fragilità”.

In data 18/10/2021 la lavoratrice in questione veniva sottoposta a visita sanitaria da parte del Medico Competente, visita disposta in via “eccezionale” a seguito dell’epidemia da Covid -19, così come espressamente previsto dal D.L. 34/2020 per tutti i lavoratori ritenuti fragili.

All’esito di tale verifica risultò con una “…idoneità alla mansione ma l’attività lavorativa deve essere effettuata esclusivamente in modalità di lavoro agile”.

La risposta alla verifica, sottolinea l’Avv. Azzone, conteneva anche la “finestra” entro la quale si doveva tenere la “successiva visita medica”, ovvero “entro ottobre 2023”; quindi, sempre per l’avv. Azzone, è bene evidenziare che tale scadenza non può rappresentare il persistere dello stato di lavoratrice in situazione in fragilità, con conseguente diritto al “lavoro agile”, poiché tale circostanza, viene disciplinata da specifiche norme legislative e ministeriali.

Infatti, il successivo D.L. 221 del 24/12/2021, così come convertito in Legge il 17/2/2022, ha fissato il termine delle misure straordinarie di contenimento sanitario alla data del 31/3/2022.

Inoltre, con lo stesso provvedimento legislativo, è stato ripristinato, sempre sino al 31/3/2022, il diritto per i lavoratori fragili di assentarsi dal lavoro con certificazione di malattia qualora la loro prestazione lavorativa non possa essere resa in maniera agile, beneficiando – per equiparazione – della speciale indennità economica erogata dall’INPS in caso di ricovero ospedaliero.

Sempre l’avv. Azzone evidenzia che a seguito della conversione del richiamato D.L. 221/2021, è mutata la definizione di lavoratore fragile rispetto al passato.

Infatti, il nuovo testo normativo non fa più espresso richiamo al Decreto del Ministero della Salute e della Pubblica Amministrazione teso per individuare i lavoratori ai quali riconoscere il diritto al lavoro agile e nella versione riformulata del comma 2, articolo 17, è possibile leggere che “… con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza dei quali ricorre la condizione di fragilità”.

Ovvero, sarà necessario attendere la pubblicazione di tale Decreto Interministeriale per conoscere, nel dettaglio, le patologie a seguito delle quali è riconosciuto lo status di lavoratore fragile e, conseguentemente, risulterà superato, a tale data la precedente “tabella” di cui al D.M.  del 3/2/2022.

Quindi, questo comporta, conseguentemente, che viene “slegato” il diritto al lavoro agile dal riconoscimento dello status di lavoratore “fragile”.

Di conseguenza, l’avv. Azzone, afferma che, allo scadere del termine delle misure straordinarie di emergenza sanitaria, fissato per il 31/3/2022, per l’assistita in oggetto, non sarà più possibile svolgere la mansione affidatale mediante il ricorso al lavoro agile.