Pensione Anticipata Quota “102”

L’Inps, con propria circolare n. 38 dell’8.3.2022, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/Pensione-Anticipata-Quota-102-Circolare-Inps-n.-38_del_08-03-2022.pdf  – fornisce le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, la c.d. pensione anticipata “quota 102”.

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto, in via sperimentale, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, il conseguimento del diritto alla pensione “quota 100”, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

L’articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 234/2021, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione “quota 100” aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 14 prevedendo che “i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo”.

Pertanto, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019 ed il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Inoltre si conferma, come previsto per la pensione anticipata “quota 100”:

– E’ possibile cumulare gratuitamente tutti i periodi contributivi presenti nelle gestioni INPS (es. settore pubblico, gestione separata) con la sola eccezione delle Casse Professionali ( si è in attesa di conferma in merito alla contribuzione Inpgi -dal 1° luglio 2022 confluirà nell’INPS-);

– il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di euro 5.000,00 annui con i relativi obblighi dichiarativi;

– le finestre mobili differenziate tra settore privato (3 mesi) e settore pubblico (6 mesi) dalla maturazione dei requisiti (es. un lavoratore del settore privato che ha maturato i requisiti il 15 gennaio 2022 riceverà il primo rateo pensionistico dal 1° maggio 2022). Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre);

–  non possono accedere alla pensione anticipata in oggetto il personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di Polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza;

– per il perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Chi matura i requisiti (64+38) entro il 31 dicembre 2022 potrà andarci anche in un qualsiasi momento successivo (ad esempio nel 2023 o nel 2024), con il diritto a pensione che resta cristallizzato, come per la pensione anticipata quota 100.

In base ai criteri che regolano i riscatti o le ricongiunzioni, l’Istituto ribadisce che i 38 anni di contributi si possono raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto presentata dopo il 31 dicembre 2022.

 

 L’assegno ordinario di invalidità liquidato ai sensi alla legge 12 giugno 1984, n. 222, non può essere trasformato in pensione di anzianità, oggi pensione anticipata, sia essa “quota 100” o “quota 102”.

Al riguardo si precisa che i soggetti che hanno maturato nel periodo indicato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, come modificato dalla disposizione di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 234/2021, i prescritti requisiti prima di divenire titolari di assegno ordinario di invalidità o durante la titolarità dell’assegno stesso possono conseguire, a domanda, la pensione anticipata in argomento, al ricorrere delle previste condizioni, subordinatamente alla cessazione della titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, per mancata conferma o a seguito di revisione per motivi sanitari, anche successivamente al periodo indicato nel citato articolo 14.

 

Si conferma la possibilità di finalizzare gli assegni straordinari di solidarietà alla maturazione della “Quota 102.

Tale facoltà è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

L’assegno copre anche il periodo di finestra mobile (3 mesi) per garantire il sostegno economico senza soluzione di continuità; la contribuzione correlata, invece, è versata sino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.

 

Per i lavoratori del pubblico impiego, ai fini del Tfs/Tfr, i termini restano:

  • 12 mesi dal raggiungimento dall’età per la pensione di vecchiaia: 67 anni – fino al 31.12.2024 -;
  • 24 mesi dal raggiungimento del diritto (teorico perché in realtà il rapporto di lavoro cessa) alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini).

Qualora nel corso dei 24 mesi, si raggiunge l’età di 67 anni, il periodo di attesa ai fini del pagamento del Tfs/Tfr potrebbe contrarsi a 12 mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.

E’ possibile, per chi vuole, chiedere un prestito bancario a condizioni agevolate per un importo sino a 45 mila euro .

 

Allegato Tabella Sinottica Quota 102  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/TABELLA-SINOTTICA-PENSIONE-QUOTA-102.pdf