Riscatto art. 7 Dlgs n. 564 del 1996 : precisazioni Inps

L’Inps, con proprio messaggio Hermes “criptato” n. 958 del 28.2.2022, –   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/03/Hermes_000958_2022.pdf  – ricorda che in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda, in base all’articolo 7 del Dlgs n. 564 del 1996.

Ai fini dell’esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto.

Facendo seguito a varie richieste da parte delle Sedi territoriali, l’Istituto fornisce i seguenti chiarimenti per la trattazione delle suddette domande.

 

Periodo intercorrente di inattività

Il periodo intercorrente di inattività, fra la fine di un rapporto di lavoro dipendente ed il rapporto di lavoro dipendente successivo, non deve essere contenuto entro un dato limite temporale, affinché il singolo periodo intercorrente, volta per volta preso in esame, possa essere concesso a riscatto, in quanto, al riguardo, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame.

In altri termini, l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Tale principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame.

 

Parziale modifica della disciplina contenuta nel messaggio Inps Hermes n. 30108 del 13.12.2007

Il messaggio Inps Hermes n. 30108 del 13 dicembre 2007 ha precisato che “solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento – può essere riscattato.”

Il passo deve essere superato nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole, quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale, temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

L’Istituto precisa che tale orientamento, con la modifica del richiamato messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007, dovrà valere per tutte le domande e i ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio (28.2.2022).

 

Inizio del periodo intercorrente di inattività e parte riscattabile

I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. L’Inps precisa che il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.