Legge di Bilancio 2022: nuova tassazione, nuove detrazioni, nuovi ANF e nuovo coefficiente di perequazione sulle pensioni Inps

L’Inps, con propria circolare n. 33 del 28.2.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Varie-Inps-Circolare-Inps-n.-33_del_28-02-2022.pdf    –  comunica che sulla rata in pagamento nel mese di marzo si è provveduto all’applicazione delle modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022, che sono state riviste le detrazioni per i figli a carico, che è stata attribuita la maggiorazione ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e che è cessata l’erogazione degli assegni al nucleo familiare e degli assegni familiari nei casi previsti dal D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. È stata, inoltre, applicata la perequazione all’1,70% come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 282 del 26 novembre 2021.

 

TASSAZIONE SULLE PENSIONI

Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 11 e 13 del TUIR.

L’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 234/2021, in particolare, ha disposto modifiche all’articolo 11, comma 1, del TUIR, con riguardo alle aliquote fiscali relative alla tassazione ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di imposta.

” Articolo 1 comma 2 lettera a) legge 234/2021

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate le seguenti modificazioni:
  1. a) all’articolo 11, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«  1.  L’imposta  lorda  e’  determinata  applicando   al   reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili  indicati  nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  2. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  3. c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  4. d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »; ….. 

Inoltre, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, superata la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e di spettanza dello stesso (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e ha altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui all’articolo 2 del decreto-legge citato. Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa che a decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro.

 

DETRAZIONI

L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021ha apportato all’articolo 12 del TUIR delle modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022 e pertanto sempre a partire dalla rata di pensione di marzo 2022 l’Inps ha provveduto a:

  • mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
  • revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
  • revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
  • revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
  • revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.

 

ANF, MAGGIORAZIONI e NUOVE DISPOSIZIONI PER ANF ed ASSEGNI FAMILIARI

Il decreto legislativo n. 230/2021, all’articolo 1, ha istituto dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto.

Il successivo articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l’assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo del precedente termine del “31 dicembre 2021”.

In applicazione delle predette disposizioni l’Inps ha provveduto:

  1. a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
    2. a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale.

Quindi, nei casi dove, nel nucleo familiare gli anf erano erogati, oltre ai figli, anche al coniuge, a partire dal 1° marzo 2022, l ‘A.U.U. sarà comprensivo di tutte le quote spettanti, anche quelle per il coniuge.

Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

 

COEFFICIENTE di PEREQUAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021,  ed all’articolo 2 prevede che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

In fase di rinnovo delle pensioni per l’anno 2022, come indicato nella circolare Inps n. 197 del 23 dicembre 2021, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all’1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale.

Ora l’Istituto comunica l’avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell’indice di perequazione dell’1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.

 

MASSIMALE RETRIBUZIONE PENSIONABILE 2022 e LIMITI di REDDITO per la RIDUZIONE della PENSIONE ai SUPERSTITI e per l’ASSEGNO ORDINARIO d’INVALIDTA’

Con la circolare Inps n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’ 1,90%.

Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2022, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dell’1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare Inps n. 15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell’1,70%, stabilito con il citato decreto ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.

Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).

 

 

Allegato Nuove Tabelle limiti Reddito anno 2022   https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Tabelle-dei-Limiti-reddituali-Inps-anno-2022-nuovi-Circolare-Inps-n.-33_del_28-02-2022_Allegato_n_1.pdf