Pensioni Inps con periodi di disoccupazione : domanda per il ricalcolo

L’Inps, con proprio messaggio n. 883 del 23.2.2022,  –  https://enasc.it/wp-content/uploads/2022/02/Neutralizzazione-periodi-di-disoccupazione-liq.pens_.-Messaggio-Inps-n.-883_del_23-02-2022.pdf  – richiama che nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017, n. 16, è stata pubblicata la sentenza n. 82 del 2017 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima”. 

Quindi i pensionati penalizzati da periodi di disoccupazione nei cinque anni antecedenti il primo trattamento ricevuto potranno chiederne la neutralizzazione (purché non necessari per il requisito minimo) così da ottenere un assegno più alto.

Le pensioni interessate di cui si potrà chiedere il ricalcolo più favorevole sono le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo o con sistema misto e le pensioni anticipate/anzianità, liquidati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e riguarda, in particolare, la quota maturata nel FPLD.

Si può applicare anche sulla pensione di reversibilità a condizione che il deceduto fosse titolare di una pensione di vecchiaia o, se titolare di pensione di anzianità/anticipata, sia deceduto dopo aver compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Il criterio dovrebbe operare, anche se l’Istituto non le cita, anche sulle pensioni erogate in regime di cumulo dei periodi assicurativi se tra esse figuri una quota carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Non si applica, invece, sulle pensioni indirette né sui trattamenti previdenziali di invalidità (assegno ordinario e/o pensioni di inabilità).

I contributi neutralizzabili devono essere collocati nelle ultime 260 settimane (cinque anni) di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, e non devono essere necessari per il raggiungimento del requisito minimo per la pensione.

Devono derivare da una delle seguenti prestazioni di disoccupazione:

  • Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), mini-ASpI;
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Attenzione: nel caso in cui i contributi sopra descritti siano parzialmente necessari ai fini del diritto alla pensione, possono essere neutralizzati solo quelli non necessari al perfezionamento del diritto stesso. Se invece l’intero periodo di contribuzione non è necessario per maturare la pensione, non è possibile neutralizzarne solo una parte.

La ricostituzione dei trattamenti interessati dall’ambito applicativo della sentenza in argomento deve essere effettuata, a domanda degli interessati (non è previsto automatismo), con effetto dall’originaria decorrenza della pensione.

La corresponsione degli arretrati deve avvenire nei limiti della prescrizione  (cfr. il messaggio inps n.220 del 4 gennaio 2013), sempreché, alla data della domanda, non sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 47, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

La pensione determinata con gli anzidetti criteri, assoggettata a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con tutta la contribuzione.

L’Inps comunica che , con successivo messaggio, saranno fornite le istruzioni procedurali in materia.